Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/55: Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente: misure per combattere gli organismi alloctoni invasivi · 21 pagine
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esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, di controllarle o di sradicarle (art. 8 lett. h). La decisione VI/23 adottata dalla sesta Conferenza delle Parti nel 2002 sottolinea l’importanza di strategie nazionali e piani d’azione contro le specie esotiche invasive e stabilisce principi guida per la prevenzione, l’introduzione e l’importazione nonché la mitigazione degli impatti29. Il Quadro globale per la
biodiversità Kunming-Montreal adottato alla 15aConferenza delle parti nel 2022 intende, con il target 6, mitigare gli impatti delle specie esotiche invasive sulla
biodiversità e sui servizi ecosistemici, prevenendo l’introduzione e l’insediamento delle specie esotiche prioritarie e adottando altre misure30.
Conformemente alla Convenzione del 19 settembre 197931 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (di seguito: Convenzione di Berna), ratificata dalla Svizzera, le Parti contraenti si impegnano a controllare severamente e limitare l’insediamento di specie non indigene (art. 11 cpv. 2 lett. b).
Con il regolamento n. 1143/201432, l’UE stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che involontaria, di specie esotiche invasive all’interno dell’UE. Per la Svizzera il regolamento non è giuridicamente vincolante. Si applica fondamentalmente a tutte le specie esotiche invasive. Sono tuttavia escluse le specie che soggiacciono a un disciplinamento specifico, per esempio quelle disciplinate nella legislazione sulla protezione dei vegetali. L’elemento centrale del regolamento è costituito dall’elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui
all’articolo 4 capoverso 1 (elenco dell’Unione), che comprende 88 specie animali e vegetali33. Secondo il regolamento (UE) n. 1143/2014, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure preventive e restrittive relative alle specie che figurano nell’elenco dell’Unione.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
Nel capitolo della LPAmb concernente gli organismi (art. 29a–29g LPAmb) vengono integrate le disposizioni sugli organismi alloctoni invasivi, mentre non occorre
modificare le altre pertinenti leggi federali (LPN, LCP e LFSP). Il necessario diritto d’esecuzione a livello di ordinanza deve essere creato in primo luogo nell’OEDA.
La versione vigente della LPAmb non definisce gli «organismi alloctoni» e gli
«organismi alloctoni invasivi». L’inserimento nella legge delle disposizioni sugli
organismi alloctoni invasivi richiede quindi che siano definiti opportunamente
nell’articolo 7 LPAmb.
Per una migliore prevenzione, il Consiglio federale emanerà prescrizioni concernenti misure contro l’introduzione involontaria in Svizzera di organismi alloctoni invasivi che presentano un elevato potenziale di pericolo, per esempio le formiche alloctone invasive nel terriccio delle piante in vaso (art. 29f cpv. 3 lett. a AP-LPAmb). Inoltre,
29 CBD, COP6, decisione VI/23, principi guida per la prevenzione, l’introduzione e la mitigazione degli impatti di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie e proposte di contromisure
30 Il Quadro globale per la biodiversità Kunming-Montreal con i suoi obiettivi e target è disponibile su: https://www.cbd.int/doc/c/e6d3/cd1d/daf663719a03902a9b116c34/cop-15-l-25-en.pdf.
31 RS 0.455
32 Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, nella versione della GU L 1143 del 4.11.2014
33 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1203 della Commissione del 12 luglio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 per aggiornare l’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, nella versione della GU L 186 del 13.7.2022, pag. 10 10/21