Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/55: Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente: misure per combattere gli organismi alloctoni invasivi · 21 pagine

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capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 194839 sulla navigazione aerea (aerodromi con una concessione d’esercizio, incluso l’aerodromo regionale di San Gallo-Altenrhein, che non dispone di una concessione d’esercizio). Per questi impianti l’esecuzione della legislazione in materia ambientale compete anche nella fase d’esercizio alla Confederazione, che, talora, in qualità di proprietaria, è responsabile dell’attuazione delle misure. In particolare per le strade nazionali e gli impianti

ferroviari sovracantonali è opportuno seguire un approccio uniforme, che sarà

garantito dalle misure a livello federale. Le misure si riferiscono alla manutenzione delle superfici occupate da questi impianti e non dovranno comportare restrizioni al trasporto di persone e merci né, per esempio, includere controlli di veicoli o aeroplani.

Cpv. 4: ai sensi dell’articolo 29f capoverso 4 AP-LPAmb, incombe al Consiglio

federale stabilire gli organismi che presentano un elevato potenziale di pericolo secondo l’articolo 29f capoverso 3 AP-LPAmb basandosi sui dati scientifici messi a disposizione e periodicamente aggiornati dai centri nazionali di gestione dei dati. In particolare, occorre considerare l’entità dei possibili danni e la probabilità che si verifichino. Un elevato potenziale di pericolo è rappresentato in primo luogo dagli organismi alloctoni invasivi che sono noti per causare danni, come la cozza quagga, il poligono del Giappone e il calabrone asiatico. Gli organismi in questione saranno elencati in un nuovo allegato all’OEDA. Così come avviene per gli allegati 2.1 e 2.2 OEDA, il DATEC potrà modificare anche questo allegato in modo da integrare

rapidamente nell’esecuzione le nuove conoscenze (cfr. art. 59 OEDA). Il contenuto dell’allegato delimita la facoltà dei Cantoni di emanare prescrizioni ai sensi

dell’articolo 29fbiscapoverso 1 LPAmb. Il Consiglio federale deve pertanto coinvolgere tempestivamente i Cantoni ai sensi dell’articolo 29f capoverso 4 AP-LPAmb.

Art. 29fbisPrescrizioni dei Cantoni e rapporto

Cpv. 1: in caso di inadempimento delle esigenze sancite dalle leggi federali per l’utilizzazione di organismi alloctoni (invasivi), in particolare il divieto di utilizzazione, i Cantoni possono ordinare la rimozione degli organismi in questione. Nel diritto

federale manca invece una base legale sufficiente per adottare ulteriori misure di lotta contro organismi alloctoni invasivi così come per l’emanazione di prescrizioni in materia da parte dei Cantoni; l’articolo 65 capoverso 2 LPAmb preclude loro la

possibilità di legiferare. Inoltre, mancano disposizioni concernenti misure contro l’ulteriore diffusione involontaria in Svizzera. L’articolo 29fbiscapoverso 1 AP-LPAmb autorizza i Cantoni a emanare proprie prescrizioni concernenti misure contro gli organismi alloctoni invasivi che presentano un elevato potenziale di pericolo ai sensi dell’articolo 29f capoverso 4 AP-LPAmb. All’articolo 65 capoverso 3 AP-LPAmb queste prescrizioni sono esplicitamente escluse dal divieto di cui all’articolo 65

capoverso 2 LPAmb. La delega di cui all’articolo 29fbiscapoverso 1 AP-LPAmb non contempla il disciplinamento delle misure di lotta sulle superfici di cui all’articolo 29f capoverso 3 lettera b AP-LPAmb che incombe alla Confederazione (art. 29f cpv. 3 AP-LPAmb). Sono altresì esclusi gli organismi che sono disciplinati da altre leggi federali, in particolare dal diritto svizzero in materia di salute dei vegetali. I Cantoni possono stabilire quali organismi intendono disciplinare tra quelli figuranti nell’elenco di cui all’articolo 29f capoverso 4 AP-LPAmb. A seconda della portata dell’obbligo, i Cantoni devono integrare le prescrizioni in una legge (principio della legalità).

Sulla base dell’articolo 29fbiscapoverso 1 AP-LPAmb, i Cantoni possono, da un lato, emanare prescrizioni concernenti la lotta contro gli organismi alloctoni invasivi

39 RS 748.0