Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/55: Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente: misure per combattere gli organismi alloctoni invasivi · 21 pagine

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Nell’insieme, risulta quindi che i compiti e le finanze siano compatibili.

3.3 Questioni attuative

A livello federale il progetto si concretizza nella revisione dell’OEDA. Le attuali definizioni di «organismi alloctoni» e di «organismi alloctoni invasivi» devono essere adeguate alle nuove definizioni a livello di legge. Occorre peraltro garantire la

coerenza con i pertinenti atti normativi concernenti altri settori, in particolare la legislazione sulle foreste e sull’agricoltura. All’ordinanza sarà inoltre aggiunto un elenco degli organismi alloctoni invasivi che presentano un elevato potenziale di pericolo, ai quali si applicano le misure del Consiglio federale e per i quali i Cantoni possono emanare prescrizioni. È necessario un disciplinamento anche per quanto riguarda il rapporto che i Cantoni sono chiamati a presentare nonché le misure del Consiglio federale contro l’introduzione involontaria di organismi alloctoni invasivi e le misure di lotta contro di essi su impianti di cui all’articolo 29f capoverso 3 lettera b AP-LPAmb.

I Cantoni che intendono emanare prescrizioni sulle misure contro tali organismi sulla base del progetto dovranno tenere in considerazione in particolare il principio della legalità. Per esempio, per obbligare all’azione e alla lotta i proprietari privati di fondi, impianti e oggetti, è necessaria una base legale in senso formale. Ai Cantoni

competerà anche definire gli ulteriori compiti esecutivi.

4 Commento ai singoli articoli

Ingresso

La base costituzionale della LPAmb è costituita dall’articolo 74 capoverso 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.), che assegna alla Confederazione il compito di emanare prescrizioni concernenti la protezione

dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. Per «effetti» si intendono eventi causati dall’uomo.35 Gli organismi alloctoni invasivi già presenti nell’ambiente non costituiscono dunque in ogni caso un effetto ai sensi dell’articolo 74 capoverso 1 Cost.

L’avamprogetto intende inoltre proteggere la diversità delle specie indigene. Per questo motivo e per dare un più saldo fondamento costituzionale alla lotta contro gli organismi alloctoni invasivi già presenti nell’ambiente, l’ingresso della LPAmb è integrato con l’articolo 78 capoverso 4 Cost., che incarica la Confederazione di emanare prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale nonché di proteggere le specie minacciate di estinzione.

Art. 7 cpv. 5quinquiese 5sexties

Attualmente le definizioni di «organismo alloctono» e di «organismo alloctono

invasivo» sono contenute nell’articolo 3 capoverso 1 lettere f e h OEDA e

nell’articolo 3 lettere f e g dell’ordinanza sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (OIConf). Dal momento che la LPAmb conterrà nuove disposizioni sugli organismi alloctoni invasivi, vi saranno integrate le relative definizioni.

35 Keller, Kommentar USG, art. 7, nm. 11 12/21