Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/55: Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente: misure per combattere gli organismi alloctoni invasivi · 21 pagine

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va invece al di là della definizione prevista di «alloctono», poiché si riferisce a specie e unità tassonomiche inferiori che hanno come area di diffusione naturale un luogo in Svizzera diverso da quello in cui devono essere introdotte. La diversità delle specie indigene continua dunque a essere protetta dalle specie forestiere mediante le leggi speciali (LFSP e LPN).

Ai sensi dell’articolo 7 capoverso 5sextiesAP-LPAmb, per «organismi alloctoni invasivi» si intendono organismi alloctoni la cui diffusione può, notoriamente o

presumibilmente, mettere in pericolo l’ambiente o l’uomo o pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. Il potenziale invasivo dipende di

conseguenza dagli effetti della diffusione di un organismo alloctono in Svizzera sulle persone, sugli animali e sull’ambiente nonché sulla diversità biologica e sulla sua utilizzazione sostenibile (pag. 9 della Strategia per le specie esotiche invasive). Non ha rilevanza se il potenziale di pericolo o di pregiudizio è comprovato o soltanto presunto; per concretizzare il principio della prevenzione (art. 1 cpv. 2 LPAmb), la definizione comprende anche le specie esotiche potenzialmente invasive. A

differenza del diritto esecutivo vigente, la densità delle popolazioni non è presa in considerazione38, poiché per determinate specie anche un numero esiguo di individui può provocare ingenti danni (p. es. tartarughe dalle orecchie rosse).

Nuovo titolo prima dell’art. 29a: «Capitolo 3: Organismi»

Ai sensi dell’articolo 7 capoverso 6terLPAmb, per «utilizzazione» si intende qualsiasi attività relativa a organismi, segnatamente la produzione, l’importazione, l’impiego e il trasporto. Come esplicitamente sancito a livello di ordinanza (art. 3 cpv. 1 lett. i OEDA e art. 3 lett. i OIConf), deve trattarsi sempre di attività intenzionali. Poiché il capitolo 3 del titolo secondo della LPAmb riveduta conterrà prescrizioni anche sulle attività involontarie, il titolo del capitolo è modificato da «Utilizzazione di organismi» in

«Organismi».

Art. 29f cpv. 3 e 4

Cpv. 3: se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 29f capoverso 1 LPAmb, il Consiglio federale può già oggi disciplinare l’importazione come forma di utilizzazione di organismi (art. 29f cpv. 2 lett. a LPAmb). Una possibilità, questa, che ha

concretizzato con gli articoli 15 capoverso 2bise 48a OEDA. Tuttavia, per una

prevenzione efficace non è sufficiente limitarsi a controllare gli organismi che

vengono introdotti; deve essere possibile anche adottare misure contro l’introduzione involontaria. A tal fine, in futuro sarà necessario sottoporre a controlli fisici mirati e a campione anche le merci con le quali possono essere importati gli organismi alloctoni invasivi che presentano un elevato potenziale di pericolo, quindi in primo luogo il materiale vegetale (p. es. generi alimentari e piante in vaso) e il materiale da

imballaggio nonché i mezzi di trasporto (p. es. pallet di legno, veicoli, navi e

container). L’articolo 29f LPAmb viene integrato con il nuovo capoverso 3 lettera a affinché il Consiglio federale possa emanare prescrizioni concernenti misure contro l’introduzione involontaria di organismi alloctoni invasivi in Svizzera.

Il Consiglio federale disciplinerà inoltre la lotta contro gli organismi alloctoni invasivi che presentano un elevato potenziale di pericolo su superfici occupate da strade nazionali, impianti ferroviari e militari nonché aeroporti ai sensi dell’articolo 36a

38 Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. h OEDA e dell’art. 3 lett. g OIConf, sono organismi alloctoni invasivi gli organismi alloctoni che, notoriamente o presumibilmente, possono diffondersi in Svizzera e raggiungere una densità di popolazione tale da pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile o mettere in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente. 14/21