Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/55: Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente: misure per combattere gli organismi alloctoni invasivi · 21 pagine
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(art. 7 cpv. 6terLPAmb). Secondo l’articolo 29f LPAmb, il Consiglio federale emana ulteriori prescrizioni sull’utilizzazione di organismi se è necessario per proteggere l’uomo e l’ambiente. Secondo il messaggio del Consiglio federale in merito a questa disposizione, occorre in particolare verificare la necessità di regolamentare
l’importazione e la messa in commercio di organismi non autoctoni17.
Sulla base dell’articolo 29f LPAmb, il Consiglio federale ha stabilito per la prima volta esigenze specifiche relative all’utilizzazione di organismi alloctoni negli articoli 15 e 16 dell’ordinanza del 10 settembre 200818 sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente; OEDA); sono fatte salve le
disposizioni della legislazione sulle foreste, sulla caccia e sulla pesca (art. 15 cpv. 4 OEDA). Da allora, le immissioni nell’ambiente a titolo sperimentale di piccoli
invertebrati alloctoni e la loro messa in commercio (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c OEDA)
necessitano di un’autorizzazione (art. 17 lett. c e art. 25 lett. c OEDA) e l’utilizzazione nell’ambiente di determinati organismi alloctoni invasivi è vietata (art. 15 cpv. 2 OEDA). Se compaiono organismi che possono mettere in pericolo l’uomo, gli animali e l’ambiente, i Cantoni ordinano le misure necessarie per combatterli (art. 52 cpv. 1 OEDA).
Dal 1° settembre 2024 è inoltre vietato mettere in commercio determinate piante alloctone invasive (art. 15 cpv. 2bisOEDA), in adempimento della mozione 19.4615 Friedl del 20 dicembre 2019 «Vietare la vendita di neofite invasive». Al contempo, il divieto di utilizzazione è stato esteso ad altre specie (all. 2.1 OEDA). D’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), l’Ufficio federale della dogana e della
sicurezza dei confini (UDSC) controlla soprattutto l’osservanza dei divieti
all’importazione (art. 48a OEDA); per il resto, sono competenti i Cantoni.
Regolamentazioni mancanti nel vigente diritto in materia ambientale
L’OEDA disciplina attività deliberate con organismi alloctoni nell’ambiente. Mancano invece disposizioni su misure contro la loro introduzione involontaria in Svizzera o la loro ulteriore diffusione involontaria in Svizzera. Inoltre, l’articolo 52 capoverso 1 OEDA non costituisce una base sufficiente per misure preventive e di controllo generali. La rimozione di organismi alloctoni invasivi può essere ordinata, ad oggi, solo se sono state precedentemente violate le condizioni per l’utilizzazione (p. es. ripristino della situazione conforme in caso di violazione del divieto di utilizzazione). Tuttavia, l’attuazione della Strategia per le specie esotiche invasive non può
prescindere da misure contro l’introduzione involontaria e di lotta contro gli organismi alloctoni invasivi.
Alternative esaminate e soluzione scelta
Il progetto posto in consultazione nel 201919 prevedeva che la Confederazione disciplinasse nella LPAmb le misure contro gli organismi alloctoni invasivi. In
particolare, anche i proprietari privati di fondi, impianti e oggetti avrebbero dovuto essere obbligati ad adottare misure, mentre per l’esecuzione sarebbero stati
competenti in primo luogo i Cantoni. All’epoca, reagirono negativamente soprattutto i partiti politici (in particolare UDC, PLR e Il Centro [a suo tempo PPD]) nonché i proprietari privati di fondi. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
17FF 1993 II 1240-1241