Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/55: Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente: misure per combattere gli organismi alloctoni invasivi · 21 pagine

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diminuiranno i costi della lotta contro gli organismi alloctoni invasivi così come i danni da essi causati e i costi per porvi rimedio.

5.4 Ripercussioni per la società

Il progetto migliora la prevenzione e la lotta contro organismi alloctoni invasivi.

Dall’emanazione di opportune prescrizioni da parte dei Cantoni la società trarrebbe notevoli vantaggi poiché gli organismi alloctoni invasivi nuocciono alla salute

dell’uomo e degli animali oppure possono causare notevoli danni economici a edifici e infrastrutture.

5.5 Ripercussioni per l’ambiente

L’avamprogetto rafforza il lavoro di prevenzione, in quanto crea le basi legali che consentono di contrastare, con controlli mirati, l’introduzione in Svizzera di organismi alloctoni invasivi. Inoltre, i Cantoni sono autorizzati a emanare prescrizioni su misure di prevenzione e di lotta contro organismi alloctoni invasivi. Le misure previste argineranno gli organismi alloctoni invasivi già presenti in Svizzera e ne impediranno un ulteriore aumento. Per l’ambiente si attendono quindi ripercussioni positive.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il progetto si basa sull’articolo 74 capoverso 1 Cost., che conferisce alla

Confederazione la competenza di emanare prescrizioni concernenti la protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. Per «effetti» si intendono eventi causati dall’uomo. Un’infestazione da organismi alloctoni invasivi è sempre la conseguenza di un’attività umana (v. n. 3.1 e commenti all’art. 7

cpv. 5quinquiesAP-LPAmb). La comparsa di organismi alloctoni invasivi costituisce quindi sempre un effetto ai sensi dell’articolo 74 capoverso 1 Cost.

L’articolo 74 capoverso 1 Cost. attribuisce alla Confederazione un’ampia competenza normativa, di cui si è avvalsa in particolare con l’emanazione della LPAmb. Con l’articolo 29fbiscapoverso 1 AP-LPAmb, la Confederazione delega ai Cantoni la propria facoltà di legiferare in un ambito circoscritto e chiaramente definito del diritto sugli organismi. Tale delega circoscritta non contraddice la ripartizione delle

competenze tra Confederazione e Cantoni sancita dalla Costituzione40. Il progetto è dunque compatibile con l’articolo 74 capoverso 1 Cost.

Il progetto si fonda inoltre sull’articolo 78 capoverso 4 Cost., che incarica la

Confederazione di emanare prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a

salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale nonché di proteggere le specie minacciate di estinzione. Serve a questi scopi ed è compatibile con

l’articolo 78 capoverso 4 Cost.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera nell’ambito della CBD e del Quadro globale per la biodiversità Kunming-Montreal41 ed è in linea con

40 Cfr. PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5a ed., Berna 2021, nm. 800 segg., in particolare 803

41 Il Quadro globale per la biodiversità Kunming-Montreal con i suoi obiettivi e target è disponibile su: https://www.cbd.int/doc/c/e6d3/cd1d/daf663719a03902a9b116c34/cop-15-l-25-en.pdf. 19/21