Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/55: Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente: misure per combattere gli organismi alloctoni invasivi · 21 pagine

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Ai sensi dell’articolo 7 capoverso 5bisLPAmb, per «organismi» si intendono unità biologiche cellulari e acellulari capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni e gli oggetti che contengono tali unità. A seguito della definizione di organismi modificati mediante la tecnologia genetica e di

organismi patogeni (art. 7 cpv. 5tere 5quaterLPAmb), nell’articolo 7 capoversi 5quinquiese 5sextiesAP-LPAmb sono ora definiti, basandosi sulle definizioni contenute nella

Strategia per le specie esotiche invasive e sulla terminologia internazionale36, gli «organismi alloctoni» e gli «organismi alloctoni invasivi».

Ai sensi dell’articolo 7 capoverso 5quinquiesAP-LPAmb, per «organismi alloctoni» si intendono organismi di una specie, sottospecie o unità tassonomica inferiore che, a seguito di attività antropiche, sono introdotti intenzionalmente o involontariamente in un territorio fuori dalla loro area di diffusione naturale. Il territorio in cui gli organismi sono introdotti è la Svizzera, che non fa parte dell’area di diffusione naturale della specie, della sottospecie o dell’unità tassonomica inferiore cui l’organismo appartiene. La comparsa di organismi in Svizzera deve essere sempre ascrivibile ad attività umane, a prescindere dal fatto che gli organismi alloctoni siano stati introdotti

(intenzionalmente) o importati (involontariamente). È altresì irrilevante che siano stati introdotti direttamente in Svizzera o inizialmente in un altro Paese anch’esso al di fuori dell’area di diffusione naturale, da cui si diffondono autonomamente in Svizzera. Se invece gli organismi si diffondono in modo naturale, per esempio se l’area di diffusione naturale di una pianta si amplia a causa dei cambiamenti climatici, non sono da intendersi come alloctoni e non rientrano nel relativo disciplinamento.

La definizione di «organismi alloctoni» ai sensi dell’articolo 7 capoverso 5quinquiesAP-LPAmb è più ampia di quella prevista nel diritto esecutivo. Oggi sono considerati «alloctoni» gli organismi la cui area di diffusione è al di fuori dell’UE e dell’AELS37.

Con la nuova e più ampia definizione si intende disciplinare, quali organismi alloctoni, anche quegli organismi la cui area di diffusione naturale si trova nell’UE e nell’AELS e che qui possono mettere in pericolo l’ambiente. Per ragioni di coerenza con altre normative rilevanti, in particolare la legislazione sulle foreste e sull’agricoltura, le modifiche terminologiche non sono tuttavia volte a modificare sostanzialmente il livello di protezione. In particolare, saranno generalmente mantenuti nella forma attuale gli obblighi di autorizzazione in vigore per i piccoli invertebrati alloctoni (v.

cap. 1.2) e i requisiti per l’utilizzazione di organismi alloctoni in habitat particolarmente sensibili o degni di protezione. Ciò può essere assicurato a livello di ordinanza con diverse norme per gli organismi alloctoni europei ed extraeuropei. Se qui l’ambiente è minacciato da un organismo la cui area di diffusione naturale è l’Europa e che è stato introdotto intenzionalmente o involontariamente in Svizzera da attività umane, la nuova accezione più ampia del termine «organismi alloctoni» consente tuttavia di reagire opportunamente.

La definizione di «organismi alloctoni» nella LPAmb non influisce sulle nozioni di «allogene» e «forestiere» nella LFSP e nella LPN. «Allogeno» e «alloctono» si

riferiscono entrambi all’area al di fuori della Svizzera, ma, a differenza di «allogeno», «alloctono» implica che gli organismi in questione sono arrivati in Svizzera mediante le attività umane. Tuttavia, nelle pertinenti disposizioni nella LSFP e nella LPN il rapporto con l’operato dell’uomo è fatto ricondurre ad attività (acclimatazione,

importazione e introduzione) dalle quali derivano degli obblighi. Il termine «forestiero»

36 Convention on Biological Diversity (CBD): What are invasive alien species? Disponibile su: www.cbd.int/invasive/WhatareIAS.shtml.

37 L’art. 3 cpv. 1 lett. f OEDA e l’art. 3 lett. f OIConf definiscono «alloctoni» gli organismi di una specie, sottospecie o unità tassonomica inferiore se: (1) la loro area di diffusione naturale non comprende né la Svizzera né gli altri Stati membri dell’AELS e i Paesi membri dell’UE (senza territori d’oltremare) e (2) non sono stati coltivati per un’utilizzazione nell’agricoltura o nell’orticoltura produttiva, al punto tale da ridurne le capacità di sopravvivenza in natura. 13/21