Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine

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• i metodi per la preparazione e la presentazione delle notifiche di ripresa in carico (art. 41 regolamento AMMR);

• i metodi per la consultazione e lo scambio d’informazioni tra gli Stati membri nel caso di trasferimenti differiti o ritardati, di trasferimenti a seguito di accettazione automatica, di trasferimenti di minori o persone a carico e di trasferimenti sorvegliati (art. 46 regolamento AMMR);

• lo scambio di informazioni utili prima del trasferimento (art. 48 regolamento AMMR);

• il certificato sanitario comune da trasmettere prima dell’esecuzione di un trasferimento (art. 50 regolamento AMMR);

• linee di comunicazione elettronica sicure tra le autorità competenti (art. 52 regolamento AMMR).

2.3 Commento ai singoli articoli

2.3.1 Modifica dell’OAsi 1 Art. 1a lett. e

La modifica è di carattere formale e concerne il rimando al regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013.

Art. 11a cpv. 2 lett. b cpv. 3

Si tratta di modifiche di carattere formale. Si veda il commento all’articolo 1a lett. e.

Art. 20b cpv. 1bis

Il nuovo capoverso 1bisriprende il principio dell’articolo 22 paragrafo 7 AMMR secondo il quale il richiedente o il suo consulente legale deve avere accesso tempestivamente alla sintesi scritta che contiene almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio personale. Questo accesso consente alla persona interessata di formulare osservazioni o fare chiarezza al termine dell’interrogazione o entro un termine specifico. La SEM garantisce che il richiedente acceda al rapporto relativo all’interrogazione nella fase preparatoria.

Art. 20bbis Registrazione audio nella procedura Dublino

Secondo l’articolo 22 paragrafo 7 AMMR il colloquio personale nella procedura Dublino deve essere oggetto di una registrazione audio e di un rapporto.

Il capoverso 1 precisa che è registrata su un supporto audio solo l’interrogazione finalizzata all’avvio di una procedura di presa in carico Dublino secondo l’articolo 39 del regolamento AMMR. Il capoverso 2 stabilisce due casi in cui è possibile rinunciare alla registrazione audio del colloquio: se il richiedente l’asilo vi rinuncia per motivi personali (lett. a) o se non soggiorna in un centro della Confederazione a causa di una carcerazione o di un ricovero in ospedale (lett. b). In quest’ultimo caso i collaboratori della SEM si recano sul posto per condurre l’interrogazione, ma non possono portarsi appresso un dispositivo di registrazione audio. Tuttavia, è possibile che la carcerazione o il ricovero ospedaliero siano di breve durata e che l’interrogazione possa comunque essere condotta, come previsto, in un centro della Confederazione.