Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine

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trasferimento. La modifica tiene conto del fatto che la disposizione non comprende i dati che possono essere trasmessi su richiesta di uno Stato Dublino nel quadro della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 51 del regolamento AMMR (cfr. anche l’art. 34 del vigente regolamento [UE] n. 604/2013).

La frase introduttiva del capoverso 1 è modificata per riprendere il termine «Stato Dublino», utilizzato nell’articolo 102b D-LAsi. Contiene inoltre il rimando all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003 che istituisce la rete telematica sicura dell’UE «DubliNet» utilizzata dalla SEM per le informazioni destinate allo Stato Dublino competente.

Le lettere a e b del vigente capoverso 1 sono riprese senza modifiche. Rimandano tuttora agli allegati VI e IX del regolamento (CE) n. 1560/2003 (cfr. n. 2.2.2) relativi ai dati personali e sanitari della persona interessata da trasmettere prima dell’esecuzione del trasferimento nello Stato Dublino competente.

Il contenuto del vigente capoverso 2 è soppresso, perché ripreso a livello di legge all’articolo 111abiscapoverso 1 lettere b e c e capoverso 2 lettera c D-LStrI.

Il capoverso 2 riprende il tenore del vigente capoverso 3 e viene adeguato alle nuove disposizioni del regolamento AMMR relative allo scambio delle informazioni utili prima del trasferimento (art. 48 AMMR) e allo scambio di dati sanitari prima del trasferimento (art. 50 AMMR). Considerato che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1560/2003 restano valide, occorre tuttora prevedere un corrispondente rimando (cfr. n. 2.2.2).

Art. 6c Registrazione dei dati comunicati prima del trasferimento nello Stato Dublino

Alla stregua dei dati medici necessari alla valutazione dell’idoneità al trasporto di una persona registrati nel sistema d’informazione eRetour (cfr. art. 109g cpv. 2 lett. h LStrI), saranno registrati in eRetour anche i dati medici a disposizione della SEM nell’ambito della procedura Dublino (cfr. art. 6b cpv. 1 lett. b AP-OAsi 3) in vista del trasferimento nello Stato Dublino competente. L’articolo 109g capoverso 2 lettera h LStrI sarà adeguato di conseguenza nel quadro del dibattito parlamentare in corso (aggiunta dei dati medici della procedura Dublino).

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 15s capoverso 3 OEAE (valutazione dell’idoneità al trasporto), i dati sono cancellati dal sistema d’informazione eRetour al più tardi dodici mesi dopo che la persona ha lasciato la Svizzera o che è stato

constatato il suo passaggio alla clandestinità.

Art. 11e Registrazione audio nella procedura Dublino

Lo scopo della disposizione è disciplinare la delega di competenze di cui all’articolo 26 capoverso 3quaterD-LAsi per regolamentare le modalità della registrazione audio nella procedura Dublino.

Il capoverso 1 precisa lo scopo della registrazione audio, ovvero fungere da mezzo probatorio in caso di dubbi in merito alle dichiarazioni rilasciate dal richiedente l’asilo durante il colloquio (lett. a). La registrazione può essere altresì utile per l’esecuzione di un controllo qualitativo dei rapporti d’audizione da parte della SEM (lett. b). Questi controlli consentono di valutare la pertinenza delle dichiarazioni contenute nei rapporti.