Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine

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Art. 15obis

Con il rimando materiale agli articoli 6b e 6c AP-OAsi 3, l’articolo 15obisAP-OEAE precisa, per le autorità cantonali incaricate dell’esecuzione del rinvio, che la SEM è l’autorità competente per trasmettere allo Stato Dublino competente le informazioni sullo stato di salute della persona interessata. A tal fine la SEM utilizza la rete di comunicazione elettronica sicura «DubliNet» di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003 (cfr. art. 6b cpv. 1, frase introduttiva AP-OAsi 3).

La SEM può trasmettere le informazioni sullo stato di salute della persona interessata solo se quest’ultima o il suo rappresentante ha dato il proprio esplicito consenso (art. 111abiscpv. 1 lett. c D-LStrI). Non occorre il consenso se la trasmissione delle informazioni è necessaria per proteggere la salute e la sicurezza pubbliche o tutelare interessi vitali della persona interessata o di terzi (art. 111abiscpv. 2 D-LStrI).

Se durante la procedura il richiedente l’asilo manifesta un problema di salute,

l’autorità cantonale ne viene informata tramite i considerando della decisione della SEM, di cui riceve una copia. Inoltre, le informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale che devono essere comunicate allo Stato Dublino competente prima del trasferimento della persona (cfr. art. 6b cpv. 1 lett. b AP-OAsi 3) saranno registrate nel sistema d’informazione eRetour in applicazione dell’articolo 6c AP-OAsi 3

(l’art. 109g cpv. 2 lett. h LStrI sarà adeguato di conseguenza nell’ambito del dibattito parlamentare in corso).

2.4 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

Le ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni sono illustrate al numero 3.9 del messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1359, (UE) 2024/1349, (UE) 2024/1358 e (UE) 2024/1356. Le presenti modifiche alle ordinanze non hanno ulteriori ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni.

Nel messaggio del 21 marzo 2025 (FF 2025 1478) il Consiglio federale ha sottolineato che la registrazione audio delle interrogazioni Dublino genererà costi aggiuntivi per la Confederazione, risultanti segnatamente dalla necessità di implementare una soluzione transitoria (server del DFGP). L’implementazione genererà verosimilmente costi dell’ordine di un milione di franchi comprendenti, per esempio, le spese relative al materiale per la tecnica nei centri della Confederazione, inclusa l’installazione, misure acustiche per i locali, una soluzione tecnica transitoria ed eventuali costi di progetto. Attualmente non è possibile quantificare con precisione i costi d’esercizio.

Si stima che la preparazione e la post-elaborazione delle registrazioni audio delle interrogazioni Dublino comportino un dispendio minimo di tempo aggiuntivo nella procedura Dublino di 15 minuti per colloquio. Partendo da una base di circa 6500 colloqui Dublino all’anno, il fabbisogno di personale aggiuntivo per il processo delle procedure Dublino, incluse le consultazioni degli atti, è stimato a 1,5 ETP all’anno. In ogni centro federale d’asilo con funzione procedurale (Altstätten, Basilea, Berna, Boudry, Chiasso, Zurigo) e negli aeroporti di Zurigo e Ginevra occorre inoltre garantire un supporto tecnico in caso di difficoltà durante le registrazioni audio dei colloqui Dublino. Attualmente è previsto che il personale della SEM assicuri un supporto di primo livello in loco e un supporto di secondo livello. Il supporto di terzo livello puramente tecnico verrebbe fornito dall’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) in loco. Per garantire il supporto di primo e secondo livello