Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine
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subìto una modifica di natura formale, poiché l’articolo 102g capoverso 3 LAsi è stato abrogato e ripreso all’articolo 102g capoverso 2 lettera b D-LAsi (cfr. art. 52abisAP-OAsi 1).
Nell’OAsi 3 occorre principalmente disciplinare le modalità di scambio delle informazioni sullo stato di salute della persona interessata prima del trasferimento nello Stato Dublino competente (cfr. art. 111abiscpv. 4 D-LStrI) e la registrazione di questi dati nel sistema d’informazione eRetour (cfr. art. 6b e 6c AP-OAsi 3). Occorre anche introdurre una nuova disposizione che disciplini le modalità di registrazione audio nella procedura Dublino (cfr. art. 11e AP-OAsi 3). Qui sono disciplinati in particolare lo scopo, la conservazione e la cancellazione della registrazione audio, il diritto di accesso e la procedura in caso di problema tecnico. Vanno inoltre adeguate le disposizioni (cfr. art. 6a e 6b AP-OAsi 3) per riprendere i termini «Stato Dublino» e «Stato non-Dublino» usati nella LAsi (cfr. art. 102b e 102c D-LAsi).
Nell’OEAE è opportuno precisare, per le autorità cantonali incaricate dell’esecuzione dell’allontanamento, le regole applicabili allo scambio delle informazioni sullo stato di salute di una persona prima del trasferimento nello Stato Dublino competente in un nuovo articolo 15obisAP-OEAE. La disposizione consiste in un rimando materiale alle pertinenti disposizioni dell’OAsi 3 (art. 6b e 6c AP-OAsi 3).
2.2.2 Attuazione
Il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo22 resta in vigore fino alla sua prossima modifica da parte della Commissione (cfr. art. 83 regolamento AMMR). Ne consegue che il regolamento (CE) n. 1560/2003, se non sarà modificato prima del 1° luglio 2026, resta determinante per l’attuazione del regolamento AMMR.
Attualmente la Commissione europea si sta occupando dell’adozione di un nuovo atto d’esecuzione, che notificherà alla Svizzera a tempo debito. L’avamprogetto rimanda quindi ancora al regolamento (CE) n. 1560/2003 nella versione modificata dal
regolamento d’esecuzione della Commissione europea del 30 gennaio 201423. Le relative modifiche a livello di ordinanza avverranno a tempo debito a seguito del recepimento del citato atto d’esecuzione.
L’atto d’esecuzione ai fini dell’attuazione del regolamento AMMR concerne in particolare:
• i metodi per la consultazione e lo scambio d’informazioni tra gli Stati membri relative ai familiari, ai minori non accompagnati o alle persone a carico (art. 23, 25 e 34 regolamento AMMR);
• i metodi per la preparazione e la presentazione delle richieste di presa in carico nonché gli elementi di prova e gli indizi pertinenti (art. 39 e 40 regolamento AMMR);
22 GU L 222 del 05.09.2003, pag. 3; modificato in seguito dal regolamento d’esecuzione (UE) 118/2014 della Commissione, del 30 gen. 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo, GU L 39 del 08.02.2014, pag. 1.
23 Cfr. nota a piè di pagina precedente.