Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine
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Il capoverso 2 disciplina le modalità di registrazione e di conservazione delle stesse. La registrazione audio è effettuata sotto forma di file digitale conservato temporaneamente su un server sicuro del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). La registrazione audio incompleta o difettosa non viene conservata temporaneamente sul server del DFGP.
Il capoverso 3 precisa i diritti d’accesso e di trattamento dei dati personali risultanti da una registrazione audio. Possono trattare i dati personali del richiedente l’asilo unicamente i collaboratori della SEM competenti per i compiti connessi alla procedura d’asilo (p. es. anche il personale di cancelleria) o per il controllo di qualità (lett. a). Lo stesso vale per i collaboratori del Tribunale amministrativo federale (TAF) che si occupano della procedura di ricorso (lett. b). Su richiesta, la SEM garantisce inoltre ai collaboratori del TAF l’accesso online sicuro al server del DFGP. Se necessario può fornire al TAF anche una trascrizione della registrazione audio.
Il capoverso 4 disciplina le modalità di consultazione della registrazione audio. Il richiedente l’asilo o la sua rappresentanza legale può chiedere di ascoltare la registrazione audio sul posto. Se il richiedente l’asilo si avvale di tale diritto, la SEM gli comunica il luogo e la data previsti a tal fine. Di norma la consultazione avviene nel centro della Confederazione in cui si è svolto il colloquio. Poiché le voci e le dichiarazioni di tutti i partecipanti al colloquio sono registrate nel file digitale, quest’ultimo non può essere trasmesso in qualsivoglia forma (p. es. copia del file digitale, trascrizione).
Il capoverso 5 stabilisce la procedura in caso di problemi tecnici o errori di registrazione riscontrati durante o dopo il colloquio. Pertanto, se la registrazione audio è incompleta o difettosa, il richiedente l’asilo può richiedere un nuovo colloquio. Se non è fatta domanda, è determinante il rapporto contenente le dichiarazioni del richiedente l’asilo.
Infine, il capoverso 6 illustra due situazioni in cui la registrazione audio è cancellata (lett. a e b). Nella misura in cui il colloquio è riportato per iscritto in un rapporto
accessibile al richiedente l’asilo (cfr. art. 20b cpv. 1bisAP-OAsi 1) e il termine per ricorrere contro la decisione in materia d’asilo notificata al richiedente è rispettato, la registrazione audio nella procedura Dublino non ha alcun valore archivistico effettivo. Di conseguenza, la SEM cancellerà la registrazione audio dal server del DFGP al passaggio in giudicato della decisione di non entrata nel merito di cui all’articolo 31a capoverso 1 lettera b LAsi (lett. a). La seconda fattispecie riguarda la situazione in cui una procedura d’asilo nazionale pone fine alla procedura di determinazione dello Stato Dublino competente (lett. b), che può verificarsi segnatamente qualora si
applichi una clausola discrezionale di cui all’articolo 35 del regolamento AMMR, in caso di rifiuto della domanda di presa in carico presentata dalla Svizzera allo Stato di Dublino richiesto oppure in caso di scadenza di un termine.
Allegato 4
L’allegato 4 dell’OAsi 3 è riformulato. Il Protocollo Eurodac è aggiunto all’elenco degli Accordi (lett. e)