Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine
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della SEM, attualmente si stima un fabbisogno supplementare di personale pari a 0,25 ETP, che corrisponde a circa 300 ore di lavoro.
Attualmente le ripercussioni sull’effettivo del personale necessario per le registrazioni audio dei colloqui Dublino sono stimate a 1,75 ETP circa.
Dal messaggio del 21 marzo 2025 del Consiglio federale emerge che le registrazioni audio delle interrogazioni Dublino non hanno ripercussioni finanziarie per i Cantoni e i Comuni.
2.5 Aspetti giuridici
2.5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche dell’ordinanza sono compatibili con il diritto internazionale, la
Convenzione europea del 4 novembre 195024 dei diritti dell’uomo (CEDU) e la
Convenzione del 28 luglio 195125 sullo statuto dei rifugiati.
2.5.2 Protezione dei dati
Le modifiche dell’ordinanza sono conformi ai principi e alle disposizioni della legge federale del 25 settembre 202026 sulla protezione dei dati (LPD) e dell’ordinanza del 31 agosto 202227 sulla protezione dei dati (OPDa).
3. Modifiche di ordinanze a seguito del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento Eurodac
3.1 Situazione iniziale
3.1.1 Necessità di agire e obiettivi
Il nuovo regolamento Eurodac abroga quello vigente integrandone diversi punti.
Il nuovo sistema Eurodac è uno strumento utile in diverse procedure. Serve in primo luogo a determinare lo Stato Dublino competente per il trattamento di una domanda d’asilo. In futuro sarà usato anche nel quadro della procedura di reinsediamento di gruppi di rifugiati – così come prevista dal regolamento sul reinsediamento –, e delle procedure in materia di diritto degli stranieri se la persona in questione soggiorna illegalmente nello spazio Dublino.
Il nuovo regolamento modifica i regolamenti (UE) 2018/124028 e (UE) 2019/81829. Le modifiche al regolamento (UE) 2018/1240 prevedono che il sistema di autorizzazione ai viaggi ETIAS confronti automaticamente i propri dati con quelli di Eurodac. In caso
24RS 0.101
25 RS 0.142.30
26 RS 235.1
27 RS 235.11
28 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 sett. 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.09.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.07.2021, pag. 15.
29 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag. 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816; GU L 135 del 22.05.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, G L 249 del 14.07.2021, pag. 1.