Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine
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terzo in violazione del principio di non respingimento e senza che la sua domanda d’asilo sia stata esaminata dallo Stato Dublino competente;
– registrazione delle immagini del volto e norme specifiche per i minori: oltre alle
impronte digitali, saranno rilevate anche le immagini del volto delle persone registrate in Eurodac e ciò a partire dall’età di sei anziché 14 anni. È prevista una regolamentazione particolare sulla rappresentanza dei minori e la formazione del personale addetto al rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto. In un futuro prossimo, non appena la tecnologia lo consentirà, sarà possibile effettuare il confronto delle immagini del volto;
– ai fini della prevenzione, dell’individuazione o dell’investigazione di reati di
terrorismo o di altri reati gravi, le autorità designate possono ora richiedere alla centrale operativa e di allarme di fedpol (CEA) dati sulla base di un confronto tra immagini facciali e dati alfanumerici, qualora non sia possibile utilizzare le impronte digitali. Non è più necessaria una decisione preliminare del VIS;
– trasferimento di dati: il nuovo regolamento Eurodac prevede nuove norme sul
trasferimento di dati a Paesi terzi, enti privati o organizzazioni internazionali (articoli 49 e 50). Il trasferimento di dati nell’ambito dell’identificazione delle persone ai fini del rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è ora consentito, poiché rientra nel nuovo obiettivo del regolamento. I Paesi terzi non hanno tuttavia accesso al sistema Eurodac;
– collegamenti tra i fascicoli e le statistiche: i vari fascicoli relativi alle persone
saranno collegati tra loro. Le statistiche saranno così più chiare e incentrate sulle persone. Verranno inoltre registrate nel sistema anche le domande di protezione respinte. La cancellazione di un singolo fascicolo di dati in Eurodac comporta la cancellazione di tutti i fascicoli a esso connessi;
– architettura e gestione operativa del sistema centrale: sono state apportate
modifiche all’infrastruttura di comunicazione, affinché il sistema centrale possa utilizzare la rete «EuroDomain», consentendo così notevoli economie di scala. Anche la gestione operativa della rete «DubliNet», in quanto infrastruttura di comunicazione separata esistente ai fini del regolamento di Dublino, è stata integrata nell’architettura del sistema così da garantire il trasferimento della sua gestione finanziaria e operativa all’eu-LISA.
Per quanto riguarda la redazione delle ordinanze esecutive occorre sottolineare in particolare i seguenti aspetti:
- il sistema Eurodac contiene, oltre alle impronte digitali e alle immagini del volto, numerosi nuovi dati alfanumerici (cfr. art. 1l AP-OAsi 3);
- tale sistema contiene inoltre numerose informazioni sulla persona, sullo stato delle procedure in corso nei settori degli stranieri e dell’asilo, sull’ottenimento della protezione o di un titolo di soggiorno;
- d’ora in poi i dati delle persone sono registrati a partire dai sei anziché 14 anni. S’intende così rafforzare la protezione in particolare dei minori;
- oltre alle persone rientranti nelle categorie attuali, sono registrate in Eurodac anche quelle soggiornanti illegalmente nello spazio Schengen, quelle