Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine

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soccorse durante un’operazione in mare, quelle sottostanti a una procedura di reinsediamento oppure le persone cui è stata concessa la protezione provvisoria o una protezione equivalente;

- i dati personali, i dati relativi ai documenti di viaggio e quelli biometrici sono trasmessi al CIR al fine di garantire l’interoperabilità del sistema con EES, VIS, SIS ed ETIAS;

- alcune nuove autorità avranno la possibilità di richiamare i dati Eurodac relativi all’ingresso nello spazio Schengen. Si tratta delle autorità competenti per le procedure di visto per soggiorni di breve durata (soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni) e per il rilascio delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS;

- le statistiche prodotte da eu-LISA consentiranno una migliore analisi dei flussi migratori, poiché indicano i movimenti secondari delle persone entrate nello spazio Dublino;

- i minorenni non accompagnati dovranno essere accompagnati da una persona di fiducia nel quadro della registrazione dei dati Eurodac che li riguardano, indipendentemente dal fatto che tale registrazione avvenga al di fuori o nell’ambito della procedura di accertamento (cfr. art. 88a AP-OASA);

- in futuro sarà possibile comunicare i dati Eurodac a Stati terzi nel quadro del rimpatrio di cittadini soggiornanti illegalmente obbligati a lasciare lo spazio Schengen (cfr. art. 6d AP-OAsi 3 e art. 87e AP-OASA);

- la comunicazione dei dati Eurodac alle autorità designate nel quadro di procedimenti penali, di indagini e della prevenzione di atti terroristici o di altri reati gravi è prevista ed è valida per tutta la Svizzera, in particolare a seguito della ratifica dell’accordo di Prüm e dell’approvazione da parte del Parlamento del decreto federale del 1° ottobre 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l’UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto (FF 2021 2332). Questi accessi specifici ai dati Eurodac saranno probabilmente implementati solo alla fine del 2026 o all’inizio del 2027.

3.1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Il progetto di trasposizione nel diritto svizzero del nuovo regolamento Eurodac prevede la modifica e l’aggiornamento delle disposizioni vigenti dell’OASA e dell’OAsi 3.

In un primo momento era anche previsto di disciplinare in una nuova ordinanza Eurodac gli aspetti riguardanti il nuovo sistema d’informazione, procurando così a tutti gli utenti il vantaggio di una regolamentazione unitaria, contenente tutte le registrazioni di dati nel settore degli stranieri e in quello dell’asilo. Questa nuova ordinanza deve contenere le pertinenti definizioni, le modalità di trasmissione dei dati alle autorità competenti, il funzionamento del National Access Point (NAP) e i dettagli relativi ai diritti d’accesso delle unità nazionali competenti in materia di visti e autorizzazioni di viaggio ETIAS. Inoltre, deve prevedere procedure per l’ottenimento dei dati Eurodac dalle autorità designate in materia di perseguimento penale o di prevenzione della commissione di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Questo aspetto relativo alla sicurezza in relazione a Eurodac non entrerà verosimilmente in vigore prima della fine del 2026.