Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
di corrispondenze constatate, l’unità nazionale ETIAS avrà inoltre accesso in lettura a Eurodac.
La nuova versione del regolamento può essere riassunta come segue:
– nuovi obiettivi del sistema Eurodac: l’obiettivo principale di Eurodac resta
l’attuazione delle procedure di Dublino, ossia del nuovo regolamento AMMR,
come previsto dall’articolo 27 paragrafo 5 del regolamento. Eurodac contribuisce inoltre a semplificare e ad accelerare la procedura Dublino riproducendo
ciascuna delle sue fasi in Eurodac. Inoltre, il sistema Eurodac mira a rafforzare il controllo dell’immigrazione irregolare nell’UE, in quanto i dati delle persone entrate irregolarmente non sono solo registrati in Eurodac, ma anche confrontati automaticamente con l’insieme di dati esistenti. Occorre inoltre controllare e prevenire la migrazione illegale all’interno dell’UE confrontando i dati biometrici delle persone il cui soggiorno è irregolare con l’insieme di dati esistenti e
registrandoli nuovamente in Eurodac. Tali obiettivi integrano quelli del nuovo regolamento sugli accertamenti. È mantenuto un obiettivo di sicurezza. L’utilizzo dei dati Eurodac a tale scopo è assicurato;
– nuove categorie di registrazione delle persone: al fine di raggiungere gli obiettivi
prefissati, in particolare una migliore ripartizione della responsabilità tra gli Stati Dublino, è prevista l’introduzione di nuove categorie di registrazione.
Attualmente i richiedenti la protezione internazionale e le persone entrate
illegalmente nello spazio Schengen sono sottoposte al rilevamento delle
impronte digitali. In futuro saranno rilevati e registrati nel sistema centrale anche i dati personali, compresi quelli biometrici, delle persone in soggiorno irregolare, dei rifugiati reinsediati e delle persone che hanno ottenuto la protezione
temporanea. Lo stesso vale per le persone accolte dopo un soccorso in mare. La registrazione di una persona quale richiedente la protezione internazionale non esonera tuttavia gli Stati Dublino dall’obbligo di registrarla in primo luogo come persona appartenente a un’altra categoria (soccorso in mare o soggiorno illegale);
– interoperabilità: il sistema d’informazione Eurodac deve diventare parte
integrante dell’interoperabilità e della sua architettura informatica e quindi
essere utile anche in altre procedure, per esempio nel quadro del sistema
centrale d’informazione sui visti (VIS), del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e del sistema di ingressi e di uscite (EES). Ciò significa che, al momento della registrazione dei dati o dell’aggiornamento di un file Eurodac contenente determinati dati minimi, viene effettuata una ricerca in base ai dati biometrici, ai dati d’identità e ai dati dei documenti di viaggio nei vari sistemi europei (EES, VIS, ETIAS, il sistema d’informazione Schengen [SIS] e, per gli Stati europei, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari [ECRIS-TCN]). Inoltre, i dati del rilevatore di identità multiple (MID) e
dell’archivio comune di dati d’identità (CIR) saranno a disposizione anche delle autorità competenti e responsabili della registrazione dei dati in Eurodac;
– mantenimento del principio della preminenza della garanzia della protezione delle
persone: se una corrispondenza di dati biometrici indica che è stata presentata una domanda d’asilo nell’UE, lo Stato membro che ha effettuato la ricerca garantisce l’applicazione sistematica della procedura Dublino. L’obiettivo principale del confronto Eurodac è garantire che nessuna persona richiedente la protezione internazionale sia rinviata nel suo Paese d’origine o in un Paese