Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

Considerato che lo scadenzario europeo prevede l’entrata in funzione del sistema Eurodac in due fasi, di cui la prima a giugno 2026, anche il progetto di modifica delle ordinanze si articola in due fasi. Il primo progetto comprende la trasposizione di tutti gli elementi noti ad oggi e necessari per l’attuazione della prima fase. Il secondo progetto comprende la nuova ordinanza Eurodac che entrerà in vigore solo nel quarto trimestre del 2026. Esso non è quindi oggetto delle presenti modifiche e sarà posto in consultazione esterna separatamente.

Il presente progetto non comprende nemmeno eventuali modifiche di ordinanze legate al recepimento di ulteriori sviluppi Schengen non ancora approvati dal Consiglio federale. È il caso, per esempio, del nuovo regolamento sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen (regolamento IOP). I dati del MID e del CIR sono ora anche a disposizione delle autorità competenti per la registrazione dei dati in Eurodac. I corrispondenti diritti d’accesso dovranno figurare nella futura ordinanza sull’interoperabilità, che entrerà in vigore non appena il CIR e il MID saranno operativi.

3.2 Punti essenziali del progetto

3.2.1 La normativa proposta

Diverse disposizioni della LStrI e della LAsi richiedono la regolamentazione di determinati aspetti nelle ordinanze summenzionate. Due norme di delega prevedono in particolare che il Consiglio federale disciplini i seguenti punti (art. 109lterD-LStrI e 102cbisD-LAsi):

- a quali unità delle autorità federali autorizzate ad accedere ai dati a livello di

legge spettano le facoltà menzionate in tale disposizione;

- la procedura di acquisizione dei dati Eurodac da parte delle autorità di

perseguimento penale;

- i dati di Eurodac ai quali le autorità hanno accesso;

- le modalità relative alla sicurezza dei dati;

- la collaborazione con i Cantoni.

Tuttavia, molti di questi aspetti non possono essere regolamentati nella fase 1 dell’attuazione di Eurodac. Si tratta in particolare dei dettagli relativi ai diritti d’accesso delle autorità federali al sistema Eurodac e delle serie di dati trasmesse alle autorità che hanno registrato i dati Eurodac. Inoltre, la procedura per l’ottenimento dei dati Eurodac da parte delle autorità designate ai fini del perseguimento penale e della prevenzione nonché individuazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi non deve essere definita entro giugno 2026. Tali aspetti saranno tuttavia precisati nel progetto 2, previsto per il quarto trimestre 2026 (ossia novembre 2026).

Il presente progetto disciplina gli aspetti elencati qui appresso.

Esperti in dattiloscopia e in immagini del volto

Le disposizioni relative al ruolo degli esperti in dattiloscopia e in immagini del volto sono aggiornate per tenere conto dei nuovi meccanismi di confronto automatico in Eurodac. Occorre inoltre prevedere disposizioni sugli esperti in immagini del volto. La trasposizione del nuovo regolamento Eurodac ha comportato anche l’aggiornamento delle disposizioni sulla protezione dei dati, sulla sicurezza dei dati e sui diritti delle 19/40