Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine
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alle ordinanze d’esecuzione, le quali d’ora in poi conterranno l’elenco completo dei dati del sistema Eurodac.
In virtù della delega di competenza al Consiglio federale di cui all’articolo 102cbis lettera d D-LAsi, il capoverso 2 precisa la durata di conservazione dei dati Eurodac delle persone che hanno depositato una domanda di protezione internazionale. Tali termini iniziano a decorrere dal momento in cui i dati biometrici sono comunicati a Eurodac.
I dati delle persone cui è stata concessa una protezione temporanea sono conservati in Eurodac per l’intera durata della concessione della protezione (cpv. 3).
Il capoverso 4 precisa che i dati biometrici delle persone coinvolte in una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati non sono trasmessi a Eurodac (cfr. art. 56 LAsi).
Art. 5 cpv. 1 lett. b
I dati biometrici di cui al nuovo regolamento Eurodac comprendono le immagini del volto. Di conseguenza, il termine «fotografie» di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b OAsi 3 è sostituito con «immagini del volto». Con questo termine s’intendono le immagini digitalizzate del volto caratterizzate da risoluzione e qualità sufficienti per essere utilizzate in un confronto automatizzato di dati biometrici (art. 2 par. 1 lett. r nuovo regolamento Eurodac). Poiché questo articolo definisce i dati biometrici
utilizzati nel settore dell’asilo, in particolare in relazione a Eurodac, si propone di sostituire il termine «fotografia» con «immagine del volto». Per «dati biometrici» il regolamento Eurodac intende i dati relativi alle impronte digitali o i dati relativi
all’immagine del volto (art. 2 par. 1 lett. s regolamento Eurodac).
Art. 6 cpv. 1 e 2
L’età indicata nel vigente capoverso 1 deve essere modificata, poiché il nuovo
regolamento Eurodac prevede il rilevamento dei dati di tutte le persone d’età pari o superiore a sei anni. Questa disposizione riguarda solo il settore dell’asilo. È quindi tuttora possibile, per esempio, che determinati dati biometrici vengano rilevati in vista del rilascio di una carta di soggiorno per bambini d’età inferiore ai sei anni (art. 41 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l’art. 71e cpv. 6 OASA).
In considerazione dell’abbassamento a sei anni dell’età per il rilevamento dei dati biometrici, il capoverso 2 è abrogato perché obsoleto.
Art. 6d Comunicazione di dati Eurodac a Stati non-Dublino (nuovo)
Il capoverso 1 riprende il divieto di comunicare i dati personali registrati in Eurodac a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche (cfr. art. 102c cpv. 5 D-LAsi e art. 49 cpv. 1 nuovo regolamento Eurodac).
Il capoverso 2 prevede un’eccezione al divieto di comunicare di dati Eurodac a uno Stato terzo per provare l’identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio e purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 50 del nuovo regolamento Eurodac (cfr. art. 102c cpv. 6 D-LAsi).
Infine, il capoverso 3 elenca i dati che possono essere comunicati in vista dell’esame di una domanda d’asilo o dell’accertamento dell’identità di cittadini di Stati terzi o