Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine
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Con l’entrata in vigore delle disposizioni del progetto IOP (FF 2021 674), la
responsabilità per la gestione del sistema Eurodac sarà disciplinata dall’articolo 19a nLResp. Di conseguenza occorre abrogare il vigente articolo 11b.
Il nuovo articolo 11b disciplina il diritto delle persone interessate di accedere ai dati registrati in Eurodac che le concernono. Si rimanda alle disposizioni del capitolo 4 della LPD.
Come avvenuto finora, la SEM è l’autorità competente per il trattamento delle
domande d’accesso.
Art. 11c Diritto della persona interessata alla rettifica, all’integrazione o alla cancellazione dei dati
Il nuovo articolo 11c si riallaccia all’articolo 11b AP-OAsi 3 e disciplina la procedura relativa all’esercizio del diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati
Eurodac. Nella misura in cui la banca dati Eurodac è disciplinata dal diritto europeo, si rimanda alla procedura prevista all’articolo 43 del nuovo regolamento Eurodac. Dato che la nuova LPD è conforme al regolamento (UE) 2016/67937, la Svizzera può tenere in considerazione il corrispondente rimando.
La SEM è l’autorità competente per il trattamento delle domande di rettifica,
integrazione o cancellazione dei dati.
Art. 11d Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac
Il nuovo articolo 11d riprende il tenore dell’attuale articolo 11c OAsi 3. I rimandi che figurano al capoverso 2 sono aggiornati in base al nuovo regolamento Eurodac.
3.3.3 Modifica dell’ordinanza SIMIC In generale
L’ordinanza SIMIC contiene i dati di tutti i cittadini di Stati terzi e dell’UE che
soggiornano in Svizzera in base alla LAsi, alla LStrI o all’Accordo del 21 giugno 199938 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC). I dati contenuti nel SIMIC sono principalmente dati personali, compresi quelli biometrici. Questi ultimi riguardano tuttavia solo le persone che ottengono una carta di soggiorno Schengen biometrica (art. 71c e 71d OASA) o, in futuro, un documento di viaggio svizzero così come previsto dall’articolo 1 lettere a e b dell’ordinanza 14 novembre 201239
concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV). Per quanto
riguarda i dati trasmessi a Eurodac i dati biometrici figurano nella banca dati AFIS e i dati personali nel SIMIC (cfr. art. 354 cpv. 3 D-Codice penale40[CP]; FF 2025 1485).
Allegato 1
37Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 apr. 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
38 RS 0.142.112.681
39 RS 143.5
40 RS 311.0