Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine
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Questa disposizione è abrogata. La responsabilità in relazione alla gestione del sistema Eurodac è ora disciplinata dalla legge del 14 marzo 195832 sulla responsabilità (LResp). L’articolo 19bis nLResp è stato adeguato dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/81733 e (UE) 2019/81834 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE, ma non è ancora entrato in vigore (FF 2021 674).
Art. 87e Comunicazione di dati Eurodac a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen
Il capoverso 1 ribadisce il principio secondo cui i dati personali conservati in Eurodac non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche (cfr. art. 109lbiscpv. 1 D-LStrI e art. 49 par. 1 regolamento Eurodac).
Secondo il capoverso 2 è possibile comunicare a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen i dati di un cittadino di uno Stato terzo soggiornante illegalmente per provare la sua identità ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 50 paragrafi 3 e 5 del regolamento Eurodac e a condizione che lo Stato che ha registrato i dati acconsenta alla comunicazione degli stessi (cfr. anche art. 109lbiscpv. 2 D-LStrI e art. 50 regolamento Eurodac).
I capoversi 3 e 4 elencano i dati che possono essere rilevati e comunicati in particolare in vista dell’esame di una domanda d’asilo o dell’accertamento dell’identità di cittadini di Stati terzi o apolidi soggiornanti illegalmente (tra cui nome, cognome, nazionalità, tipo del documento di viaggio e dati biometrici, cfr. art. 50 par. 1 regolamento Eurodac).
Art. 88a, rubrica e cpv. 1bis, 2 e 3
Finora la LStrI prevede il ricorso a una persona di fiducia per gli stranieri minorenni non accompagnati solo durante la procedura di allontanamento (art. 64 cpv. 4 LStrI). L’articolo 109l capoverso 2 D-LStrI prevede la nomina senza indugio di una persona di fiducia che difenda gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato già durante il rilevamento dei dati biometrici.
Il nuovo capoverso 1bisstabilisce che i minorenni non accompagnati soggiornanti illegalmente in Svizzera o che hanno attraversato illegalmente le frontiere esterne devono essere accompagnati da una persona di fiducia al momento della registrazione dei dati Eurodac.
Nel capoverso 2 i rimandi alla LStrI sono adeguati in base alla proposta del Consiglio federale del marzo 202535. Questo riguarda in particolare i decreti federali che approvano e traspongono nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE
32 RS 170.32
33 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag. 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio; GU L 135 del 22.05.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.07.2021, pag. 15.
34 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag. 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816; GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1., GU L 249 del 14.07.2021, pag. 1.
35 FF 2025 1485 per Eurodac e FF 2025 1486 per la procedura di accertamento.