Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine

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concernenti il regolamento sugli accertamenti e il regolamento Eurodac. La disposizione menziona tuttora l’articolo 64a LStrI, poiché, alla stregua dell’articolo 64 capoverso 4 LStrI, sarà definitivamente abrogato solo con l’entrata in vigore del progetto relativo al codice frontiere Schengen36.

I nuovi rimandi si riferiscono alla procedura di registrazione dei dati Eurodac, alla procedura di accertamento e alle procedure di allontanamento che richiedono tutte la presenza di una persona di fiducia per i minorenni non accompagnati. La persona di fiducia deve garantire il corretto svolgimento della procedura e sostenere i minorenni.

Il capoverso 3 precisa la funzione della persona di fiducia nonché l’accompagnamento e il sostegno del minorenne non accompagnato nel quadro della registrazione dei dati in Eurodac.

3.3.2 Modifiche dell’OAsi 3 In generale

L’OAsi 3 disciplina essenzialmente il trattamento di dati personali nel settore

dell’asilo. Le modifiche a seguito del nuovo regolamento Eurodac riguardano la

protezione dei dati, la comunicazione di dati a uno Stato terzo, gli esperti in

dattiloscopia – che hanno un nuovo ruolo –, e la precisazione del ruolo degli esperti in immagini del volto.

Art. 1a Sistemi d’informazione

Al fine di precisare le competenze relative alla gestione del sistema informatico

Eurodac, l’articolo 1a è integrato con un nuovo capoverso. Il vigente tenore

dell’articolo 1a diventa il capoverso 1. Il nuovo capoverso 2 precisa che, a livello svizzero, la SEM partecipa alla gestione di Eurodac nel quadro dei propri compiti nel settore degli stranieri e dell’asilo. Considerato che non si tratta di una competenza esclusiva in materia di utilizzo, ma di una partecipazione alla gestione di un sistema d’informazione europeo, tale precisazione non poteva essere inserita nel capoverso 1 del presente articolo; quest’ultimo infatti riguarda solo i sistemi d’informazione

nazionali gestiti dalla SEM per l’adempimento dei suoi compiti legali.

Art. 1l Eurodac

Analogamente alle disposizioni sui sistemi d’informazione elencati all’articolo 1a capoverso 1, è stato introdotto un nuovo articolo 1l sul sistema d’informazione

Eurodac.

Per quanto riguarda i dati Eurodac l’articolo 1l capoverso 1 rimanda all’elenco di cui all’allegato 1. Si tratta di un elenco esaustivo dei dati che figureranno in Eurodac a livello europeo a partire dall’entrata in vigore del nuovo regolamento UE. La categoria della protezione temporanea non vi figura poiché la Svizzera non partecipa al

rilevamento di questi dati in Eurodac. In futuro occorrerà registrare molti più dati rispetto a oggi (cfr. art. 111i LStrI e 102abisLAsi), tra cui il nome e il cognome della persona interessata, la sua data di nascita, un’immagine del volto o una copia della prima pagina del suo documento di viaggio o d’identità. Anziché elencare questi dati nella LAsi, è stato proposto un nuovo articolo 102cbislettera c D-LAsi, che rimanda

36 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Sviluppo dell’acquis di Schengen), FF 2025 1147.