Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine
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Se uno Stato Schengen stabilisce, in particolare nel quadro della procedura di accertamento, che una persona costituisce una minaccia per la sicurezza, i dati Eurodac possono contenere una segnalazione di sicurezza. Lo Stato membro d’origine che ha concluso che la minaccia per la sicurezza interna individuata a seguito degli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1351 o a seguito di un esame a norma dell’articolo 16 paragrafo 4 del regolamento AMMR o dell’articolo 9 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2024/134831 ha cessato di applicarsi cancella la segnalazione di sicurezza dalla serie di dati, previa consultazione degli altri Stati membri che hanno registrato una serie di dati della stessa persona (art. 17 par. 4 regolamento Eurodac). La Svizzera non è vincolata dai regolamenti europei in materia d’asilo. Qualora nel corso della procedura emergesse una pericolosità, l’iscrizione avviene in base al diritto nazionale (art. 5b LAsi).
Eurodac informa gli Stati Schengen interessati della cancellazione, da parte di un altro Stato, della segnalazione di sicurezza che ha generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi a norma degli articoli 15 paragrafo 1, 22 paragrafo 1, 23 paragrafo 1 o 24 paragrafo 1 del nuovo regolamento Eurodac quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dalla cancellazione. Anche gli Stati Schengen d’origine cancellano la segnalazione di sicurezza nelle corrispondenti serie di dati.
Questo aspetto relativo alla sicurezza è nuovo nel sistema Eurodac. È tuttavia direttamente applicabile e richiede l’attuazione da parte delle autorità competenti in base al regolamento a partire da giugno 2026. Il presente progetto non contiene quindi disposizioni particolari al riguardo. La nozione di «minaccia alla sicurezza interna» e altre nozioni rilevanti in relazione al nuovo regolamento Eurodac saranno tuttavia definite con maggiore precisione nell’ordinanza Eurodac prevista per la fase 2.
Contrassegno dei dati
Lo Stato Schengen d’origine che ha riconosciuto la protezione internazionale a una persona i cui dati siano stati precedentemente registrati in Eurodac secondo l’articolo 17 del regolamento Eurodac contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con Eurodac definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato in Eurodac per dieci anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici. Tale informazione è trasmessa anche in caso di una corrispondenza confermata in seguito a un confronto automatico (art. 27 e 28 regolamento Eurodac).
Lo stesso procedimento si applica in caso di rilascio di un titolo di soggiorno a un cittadino di un Paese terzo o apolide in condizione di soggiorno irregolare i cui dati siano stati precedentemente registrati in Eurodac, e in caso di rilascio di un titolo di soggiorno a un cittadino di Paese terzo o apolide sbarcato a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso in mare (art. 31 par. 4 regolamento Eurodac). La durata di conservazione dei dati è quella prevista dal regolamento Eurodac e dall’articolo 109l capoverso 9 D-LStrI. Non è richiesta alcuna normativa supplementare a livello di ordinanze d’esecuzione.
Questi dati e queste informazioni sono consultabili anche dalle autorità preposte al perseguimento penale fintantoché sono registrati in Eurodac. Essendo direttamente
31 Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, GU L 2024/1348, 22.05.2024.