Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine
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apolidi soggiornanti illegalmente (tra cui: nome, cognome, cittadinanza, tipo di documento di viaggio; cfr. art. 50 par. 1 nuovo regolamento Eurodac).
Il capoverso 4 disciplina la comunicazione dei dati supplementari che possono essere comunicati contemporaneamente ai dati biometrici di una persona.
Art. 11 Esperto in dattiloscopia
Il vigente articolo 11 OAsi 3 deve essere adeguato conformemente al nuovo
regolamento Eurodac.
Ora il capoverso 1 precisa che i servizi per l’identificazione biometrica di fedpol sono competenti per la verifica dei risultati del confronto automatico mediante impronte digitali. Tale verifica è ora effettuata solo se necessario (cfr. art. 102aquinquiesD-LAsi). Per quanto riguarda la nozione di necessità si rimanda alle spiegazioni fornite al numero 3.2.2 del presente rapporto esplicativo.
Analogamente al capoverso 1 anche il capoverso 2 menziona, al posto dei servizi AFIS DNA, i servizi competenti per l’identificazione biometrica di fedpol. Questa formulazione deve essere mantenuta indipendentemente da future riorganizzazioni delle unità incaricate di questi compiti. Il capoverso 2 disciplina la messa a
disposizione dei dati agli esperti in dattiloscopia e la trasmissione dell’esito della verifica alla SEM.
I capoversi 3 e 4 sono ripresi senza modifiche nel nuovo capoverso 3.
Il capoverso 4 traspone la nuova struttura del sistema Eurodac prevista all’articolo 3 paragrafo 6 del nuovo regolamento Eurodac, secondo cui la SEM, in qualità di NAP, informa l’agenzia eu-LISA di una corrispondenza constatata delle impronte digitali (risultato positivo). Ciò dovrebbe consentire all’agenzia di collegare in una sequenza tutte le serie di dati registrate in Eurodac che corrispondono allo stesso cittadino di Paese terzo o apolide.
Infine, il capoverso 5 riprende il tenore di quello vigente e designa i servizi di
identificazione biometrica di fedpol come autorità competente per l’esame delle impronte digitali. Inoltre, il nuovo capoverso 5 lettera a prevede che la verifica delle impronte digitali non avvenga solo dopo il contrassegno dei dati in Eurodac a seguito della concessione della protezione internazionale, ma anche a seguito del rilascio di un titolo di soggiorno.
Art. 11a Esperto in immagini del volto (nuovo)
Il nuovo articolo 11a sugli esperti in immagini del volto riprende le disposizioni dell’articolo 11 applicabili agli esperti in dattiloscopia, trasponendo così nel diritto svizzero l’articolo 38 paragrafo 5 del nuovo regolamento Eurodac che prevede il confronto delle immagini del volto.
Infine, il capoverso 6 stabilisce che è possibile anche procedere a una verifica delle immagini del volto se il confronto è stato effettuato sia sulla base delle impronte digitali che dell’immagine del volto.