Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine
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applicabili, tali principi non sono ripresi né nel presente progetto di modifica di ordinanze né nel futuro progetto di ordinanza Eurodac.
3.3 Commento ai singoli articoli
3.3.1 Modifica dell’OASA In generale
L’OASA è modificata essenzialmente a seguito delle novità previste dal regolamento Eurodac concernenti le norme specifiche per i minorenni non accompagnati e gli esperti in impronte digitali, ai quali è attribuito un nuovo ruolo. Anche il ruolo degli esperti in immagini del volto viene precisato. L’articolo 87 OASA disciplina, inoltre, la registrazione dei dati nella banca dati AFIS svizzera.
Art. 87 cpv. 1 lett. b
L’articolo 87 capoverso 1 precisa quali dati biometrici possono essere rilevati nel quadro dell’identificazione. La disposizione ha subìto una modifica linguistica (lett. b): il termine «fotografie» è sostituito con «immagini del volto». Considerato che solo le immagini del volto digitalizzabili consentono il confronto dei dati con AFIS, per identificare i cittadini di Stati terzi occorre prevedere la registrazione di un’immagine del volto, non di una fotografia.
Art. 87a Esperto in dattiloscopia e in immagini del volto
La novità introdotta nel capoverso 1 è, in particolare, la sostituzione della designazione «Servizi AFIS DNA» con «servizi competenti per l’identificazione biometrica dell’Ufficio federale di polizia (fedpol)».
Le impronte digitali rilevate vanno inoltre controllate solo se necessario (art. 109lquinquies cpv. 1 e 2 D-LStrI; FF 2025 1485). L’algoritmo AFIS è sufficientemente performante per consentire un funzionamento semiautomatico. A tal fine vengono stabiliti due valori soglia (cfr. n. 3.2.2). Un eventuale controllo delle impronte digitali da parte di un esperto secondo l’articolo 109lquinquiescapoverso 1 D-LStrI viene effettuato al momento della registrazione dei dati e del successivo confronto automatico dei dati Eurodac secondo l'articolo 109l capoverso 1 D-LStrI.
Nel capoverso 2 sono aggiornati i rimandi alle disposizioni dell’OAsi 3. Si tratta delle disposizioni relative allo svolgimento della verifica delle impronte digitali e delle immagini del volto; disposizioni, queste, che devono essere applicate anche nel settore degli stranieri.
Il capoverso 3 riprende una parte del vigente capoverso 2 sull’inoltro alle autorità competenti del risultato della verifica.
Art. 87b Diritto d’accesso e diritto di rettifica, d’integrazione o di cancellazione dei dati Eurodac
I rimandi all’OAsi 3 sono stati adeguati ed è stato aggiunto il diritto d’integrazione dei dati in Eurodac secondo l’articolo 43 del regolamento Eurodac.