Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
L’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC comprende i campi di dati del sistema
d’informazione. Nell’ambito del presente progetto si tratta di trasmettere al sistema Eurodac l’immagine scansionata della pagina dei dati anagrafici del documento d’identità di persone di ogni categoria. Di conseguenza nella sezione VII sono
modificati i numeri relativi al settore degli stranieri e dell’asilo concernenti i documenti di viaggio e d’identità (n. 2 lett. c e n. 3 lett. b). Inoltre, il contenuto di questi due numeri è armonizzato e comprende la menzione del tipo di documento e
dell’immagine scansionata del documento.
Non è escluso che in futuro occorrerà registrare nel sistema anche altri elementi rilevanti per Eurodac, quali la pericolosità di una persona o informazioni relative alla procedura Dublino. Inoltre, SIMIC contiene già le varie informazioni sotto forma di codici relative alle procedure d’ammissione di gruppi di rifugiati o alle procedure Dublino. Se occorrerà registrare nuove informazioni, saranno usati dei codici. I campi previsti al numero 3 «Settore dell’asilo» lettera c «Procedura» comprendono questo tipo di informazioni.
Inoltre, la data del rilevamento delle impronte digitali figura già nel SIMIC. Questo campo può essere utilizzato nell’ambito delle registrazioni Eurodac. È quindi
opportuno precisare che in futuro saranno registrate anche le immagini del volto e che questi dati saranno collegati al numero di controllo personale (PCN) al fine di stabilire un collegamento tra i dati personali del SIMIC e quelli biometrici di AFIS. Per questo motivo vengono menzionati i dati biometrici. L’allegato 1 è modificato di conseguenza.
Le autorità che registrano dati per Eurodac dovranno procurarsi le eventuali
informazioni nel SIMIC o in eRetour, che informa segnatamente sulla concessione di un aiuto al ritorno e al reinserimento.
Allegato 4
L’allegato 4 è riformulato. Il Protocollo Eurodac è ora inserito nell’elenco degli accordi di associazione a Dublino (lett. e).
3.3.4 Modifica dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica In generale
La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica da parte di fedpol e il trattamento di determinati siffatti dati da parte della SEM nel quadro dell’adempimento dei suoi compiti nel settore degli stranieri. Per «stranieri» s’intendono le persone del settore degli stranieri (LStrI) o del settore dell’asilo (LAsi). La banca dati AFIS è utilizzata ogni volta che le autorità competenti registrano dati biometrici destinati a Eurodac. Anche le immagini del volto sono rilevate e registrate in AFIS; la registrazione avviene in collegamento con AFIS 2026 e in base al nuovo sistema Eurodac (art. 8 cpv. 1 lett. d ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica). Il rilevamento dei dati si basa sull’articolo 102a LStrI e
sull’articolo 98b LAsi.
Le fotografie di cui all’articolo 2 lettera c della presente ordinanza comprendono la nozione di «immagine del volto». Il termine fotografia può quindi comprendere una fotografia dell’intera persona, di una parte del corpo, di segni distintivi come tatuaggi o anche un’immagine del volto, eventualmente digitalizzata. Per questo motivo, la