Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo

4. Adeguamenti di ordinanze a seguito del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento sugli accertamenti

4.1 Situazione iniziale

4.1.1 Necessità di agire e obiettivi

Il regolamento sugli accertamenti42 introduce una procedura di accertamento uniforme al fine di garantire che i cittadini di Stati terzi che hanno attraversato le frontiere esterne Schengen senza soddisfare le condizioni d’ingresso secondo il codice frontiere Schengen43 vengano sottoposti a una verifica standardizzata dell’identità nonché a un controllo standardizzato di sicurezza e dello stato di salute. Gli accertamenti sono effettuati direttamente alle frontiere esterne Schengen o all’interno del territorio di uno Stato Schengen, se non vi sono indicazioni che tali persone siano già state sottoposte ad accertamenti.

Gli accertamenti constano degli elementi seguenti:

• un controllo preliminare dello stato di salute e delle vulnerabilità in conformità dell’articolo 12 del regolamento sugli accertamenti;

• identificazione o verifica dell’identità in conformità dell’articolo 14 del regolamento sugli accertamenti;

• registrazione di dati biometrici in Eurodac in conformità degli articoli 15, 22 e 24 del regolamento Eurodac, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;

• un controllo di sicurezza come previsto agli articoli 15 e 16 del regolamento sugli accertamenti;

• compilazione del modulo consuntivo in conformità dell’articolo 17 del regolamento sugli accertamenti;

• indirizzamento alla procedura adeguata in conformità dell’articolo 18 del regolamento sugli accertamenti.

Gli accertamenti devono essere completati entro sette giorni se sono effettuati nella zona di frontiera esterna o entro tre giorni dal rintraccio della persona sul territorio dello Stato (art. 8 cpv. 3 e 4 regolamento sugli accertamenti). Una volta completati gli accertamenti, le persone interessate sono indirizzate alla procedura adeguata, innanzitutto alla procedura d’asilo o di allontanamento.

Per la Svizzera il regolamento sugli accertamenti riguarda principalmente i due gruppi di persone seguenti:

42 Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, versione della GU L 2024/1356, 22.05.2024.

43 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.03.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2225, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1.