Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/73: Revisione parziale dell’ordinanza concernente i prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (Ordinanza sui prodotti del tabacco, OPTab) · 25 pagine
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Art. 20h Documentazione
Affinché le autorità esecutive possano verificare facilmente se il sistema di controllo dell’età rispetta le condizioni legali, il presente articolo obbliga chi istituisce un tale sistema, che sia per la vendita o la pubblicità tramite Internet oppure per la vendita per mezzo di distributori automatici, a fornire alcune informazioni (cpv. 1): si tratta di descrivere con precisione il sistema scelto e di indicare quali dati sono raccolti (p. es. cognome, nome, data di nascita o indicazione che la persona è maggiorenne). I dati stessi non devono invece essere conservati, anzi, devono essere distrutti non appena il controllo è stato effettuato.
Al momento di un controllo, se i documenti richiesti non possono essere forniti immediatamente da parte del gestore del sistema di controllo dell’età, le autorità federali o cantonali stabiliscono un termine appropriato per la loro fornitura.
Art. 22 Prova della conformità
Per motivi di coerenza, il termine «liquido» deve essere stralciato dalla frase introduttiva del capoverso 1. I prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati, menzionati alla lettera c, non contengono infatti liquido.
Art. 25 Notifica dei prodotti
Secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPTab, chi fabbrica o importa prodotti del tabacco o sigarette elettroniche è tenuto a notificarli all’UFSP, fornendo i dati menzionati all’articolo 27 capoversi 1 e 2 LPTab. Per poter disporre di dati recenti, il nuovo capoverso 2bisprecisa che i documenti di cui all’articolo 27 capoverso 2 LPTab non devono risalire a più di sei mesi prima della messa a disposizione sul mercato del prodotto. Questo obbligo vale anche per i documenti relativi ai prodotti la cui composizione è modificata e richiede una nuova notifica secondo l’articolo 25 capoverso 3 lettera a numeri 2 e 3. Può essere cambiato per esempio il tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio per le sigarette o il tenore di nicotina per i prodotti con un liquido contenente nicotina. Questo obbligo è valido dall’entrata in vigore della revisione della legge e dell’ordinanza e non riguarda i documenti forniti in relazione ai prodotti notificati prima di tale data.
Art. 26 Informazioni relative alla composizione
La notifica dei prodotti comprende la composizione del prodotto, inclusi gli additivi. Per garantire la tutela dei segreti di fabbricazione di cui all’articolo 27 capoverso 4 LPTab, alcuni ingredienti possono essere raggruppati in un’unica categoria, a condizione che il loro tenore non superi un certo limite. Per i prodotti del tabacco possono così essere dichiarate congiuntamente le sostanze che presentano una percentuale in peso inferiore allo 0,1 per cento del tabacco greggio utilizzato (cpv. 2 lett. a). Questo capoverso è modificato in modo da precisare che tale possibilità vale anche per i prodotti senza tabacco.