Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/73: Revisione parziale dell’ordinanza concernente i prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (Ordinanza sui prodotti del tabacco, OPTab) · 25 pagine
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rale si è basato sull’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/102017 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, secondo cui i prodotti messi in vendita online sono considerati disponibili sul mercato se l’offerta è destinata agli utilizzatori finali dell’UE.
L’articolo 20b precisa alcuni criteri che permettono di determinare se una pubblicità o l’indicazione di una promozione o di una sponsorizzazione si rivolge al mercato svizzero. Questi criteri non sono cumulativi né esaustivi. Si tratta del nome del dominio contenente un riferimento alla Svizzera, come «.ch» o «Switzerland» (lett. a), dell’uso del tedesco, del francese, dell’italiano o del romancio per la pubblicità, l’offerta o l’ordinazione (lett. b), dell’indicazione del prezzo in franchi svizzeri o della possibilità di pagare in franchi svizzeri (lett. c) o ancora della possibilità di far spedire i prodotti in Svizzera (lett. d). Un numero crescente di pubblicità in Internet rimanda infatti direttamente a uno shop online tramite un link. Criteri analoghi sono applicati nell’ambito del controllo delle restrizioni della pubblicità per le bevande spiritose, come indicato dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) nelle relative linee guida18.
Art. 20c Promozione diretta e personale di sigari e cigarillos
L’articolo 19 capoverso 2 lettera b LPTab prevede una deroga al divieto di promozione dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche per i sigari e i cigarillos. Tale deroga riguarda la promozione diretta e personale mediante degustazioni o promozioni destinate ai clienti, che può essere destinata esclusivamente ad adulti.
Durante i dibattiti parlamentari è stato evocato il fatto che questo genere di promozione deve tenersi in un luogo chiuso e rivolgersi a una determinata clientela.
Il presente articolo 20c capoverso 1 precisa che la promozione deve rivolgersi a clienti dell’impresa responsabile della promozione, ossia a persone che hanno già acquistato uno dei suoi prodotti e non a potenziali clienti futuri. Questo genere di promozione è quindi riservato a una determinata cerchia di persone, che in linea di principio riceveranno un invito all’evento promozionale. Non si tratta di degustazioni «di massa» destinate al grande pubblico.
Questo tipo di promozione si tiene spesso nell’ambito di manifestazioni aperte al pubblico, come le fiere. Può anche svolgersi nei locali di un’impresa che fabbrica o commercializza sigari o cigarillos o in un esercizio specializzato riservato per l’occasione. Se la promozione si tiene in un luogo accessibile al pubblico, deve svolgersi in uno spazio specifico chiaramente definito e separato dalle altre zone della manifestazione. Non deve tuttavia trattarsi di uno spazio completamente chiuso. Non deve neanche essere vietato ai minorenni: i genitori possono per esempio portare con sé i figli,
17 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011.
18 UDSC, Linee guida per la pubblicità di bevande spiritose. Limitazioni della pubblicità per bevande spiritose, novembre 2024. Disponibile all’indirizzo: www.bazg.admin.ch/ > Temi > Alcol > Pubblicità > Guida alla pubblicità (stato: 7 aprile 2024).