Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/73: Revisione parziale dell’ordinanza concernente i prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (Ordinanza sui prodotti del tabacco, OPTab) · 25 pagine

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tici nonché in caso di diffusione di pubblicità online. Il presente progetto si limita a precisare i requisiti applicabili a tali sistemi di controllo dell’età: il controllo deve basarsi su un documento d’identità ufficiale o su un mezzo d’identificazione elettronico emesso dallo Stato (p. es. l’Id‑e) o da un’organizzazione privata (p. es. SwissID). In certi casi è inoltre necessaria una procedura di autenticazione. Per effettuare tali controlli, le imprese possono scegliere se occuparsene direttamente o incaricare un servizio esterno. Nel primo caso i costi dipendono dal sistema adottato e nel secondo sono stimati a 1–2 franchi per verifica.

Le imprese possono verificare un documento d’identità ufficiale fisicamente, per esempio al momento della creazione di un account cliente in un punto di vendita o per ricevere un gettone che dia accesso a un distributore automatico. Possono anche farsi inviare una copia di un documento d’identità ufficiale e applicare inoltre una procedura di autenticazione, per esempio mediante una videochiamata. Per la verifica dell’Id-e, in linea di principio sarà messo a disposizione delle imprese uno strumento gratuito e ogni verifica sarà gratuita. L’adattamento di tale strumento al sistema dell’impresa potrà tuttavia generare costi una tantum, da qualche centinaio a qualche migliaio di franchi.

6 Aspetti giuridici

Gli aspetti giuridici sono stati trattati in dettaglio nel messaggio concernente la revisione della legge. Qui di seguito sono menzionati unicamente gli elementi principali.

6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Con la nuova regolamentazione in materia di pubblicità, promozione e sponsorizzazione, il presente progetto è compatibile con gli impegni della Svizzera in materia di sanità nel settore del tabacco risultanti dagli accordi internazionali. Non contravviene neanche agli impegni assunti dalla Svizzera nei confronti dell’UE né agli obiettivi fissati nell’ambito della sua politica europea. In particolare, non esiste alcun accordo bilaterale tra la Svizzera e l’UE che implichi impegni nel settore dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche.

In quanto Paese membro dell’OMC, la Svizzera è tenuta a prestare attenzione, nell’adozione di regolamentazioni tecniche, a rispettare l’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (OTC)36, secondo il quale i progetti di regolamenti tecnici nazionali devono essere notificati ai Paesi membri dell’OMC a determinate condizioni, soprattutto qualora il relativo contenuto tecnico diverga da quello delle norme, delle guide e delle raccomandazioni internazionali in materia oppure nel caso in cui non esistano disposizioni o norme internazionali in questo ambito o ancora qualora tali disposizioni o norme possano generare effetti rilevanti sul commercio. Conformemente alla regola-

36 Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (OTC): concluso nell’ambito degli accordi del 1995 sull’Organizzazione mondiale del commercio, completa i principi dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT). Consultabile all’indirizzo: www.wto.org > Documents > Legal texts > Agreement on Technical Barriers to Trade.