Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/73: Revisione parziale dell’ordinanza concernente i prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (Ordinanza sui prodotti del tabacco, OPTab) · 25 pagine
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l’identificazione è già stata effettuata in modo affidabile da terzi (p. es. un’autorità federale, nel caso dell’Id-e).
Art. 20g Controllo dell’età
Il capoverso 1 precisa il momento in cui deve essere effettuato il controllo, a seconda che si tratti della vendita di un prodotto online o per mezzo di un distributore automatico oppure di pubblicità in Internet. Per quanto riguarda le lettere a e b, il controllo dell’età può avvenire al momento dell’ordinazione, dell’accesso a una pubblicità o precedentemente, all’apertura di un account utente. Da notare che, al momento dell’entrata in vigore di quest’obbligo, deve essere verificata anche l’età dei clienti che dispongono già di un account presso l’impresa. Se è venduto per mezzo di un distributore automatico, il prodotto non deve essere accessibile finché la maggiore età non è stata provata (lett. c).
I controlli di cui al capoverso 1 devono essere effettuati ogni volta che si presenta la situazione in questione. Se una persona ordina più volte prodotti in Internet, il controllo sarà effettuato prima di ciascuna ordinazione. Se invece la persona possiede un account utente presso l’impresa tenuta a controllarne l’età e si connette al proprio account, per esempio per inviare un’ordinazione, l’impresa non è più obbligata a chiedere all’utente di fornire nuovamente la prova della maggiore età per un anno a decorrere dall’ultimo controllo.
Questo vale anche per i clienti che dispongono di un account presso un medium elettronico che diffonde pubblicità: non appena connesso tramite il proprio account, il cliente potrà accedere alla pubblicità senza doversi sottoporre al controllo dell’età ogni volta che accede al contenuto del medium. Tuttavia, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni (cpv. 2). Innanzitutto, l’utente deve acconsentire alla conservazione da parte dell’impresa dei suoi dati personali relativi alla prova della maggiore età per dodici mesi (lett. a). In linea di principio, i dati raccolti non possono essere conservati dall’impresa ma devono essere distrutti una volta terminato il controllo (cfr. cap. 6.4 Protezione dei dati). Per esempio, se il venditore riceve una copia cartacea o elettronica di un documento d’identità o di una carta di soggiorno, per principio deve distruggerla o eliminarla dopo aver effettuato il controllo. I dati rilevati possono infatti essere utilizzati esclusivamente al fine del controllo dell’età (art. 23a cpv. 2 LPTab). Inoltre, la procedura di accesso all’account utente della persona controllata deve includere almeno due fattori d’autenticazione: ciò significa che oltre alla password, la persona controllata deve inserire per esempio anche un codice ricevuto per e-mail o SMS.
Si tratta di una soluzione pragmatica per i clienti abituali, che non dovranno provare l’età prima di ogni ordinazione o prima di ogni accesso a un medium elettronico. I dati non possono tuttavia essere conservati per oltre un anno: trascorso questo termine, dovrà essere effettuato un nuovo controllo.
Si ribadisce che, al momento dell’entrata in vigore di quest’obbligo, deve essere verificata anche l’età dei clienti che dispongono già di un account presso l’impresa.