Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/73: Revisione parziale dell’ordinanza concernente i prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (Ordinanza sui prodotti del tabacco, OPTab) · 25 pagine

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li15. Per poter essere accettati dalle autorità cantonali come prova che la pubblicazione è letta per almeno il 98 per cento da adulti, i documenti che attestano il pubblico di lettori devono basarsi su una metodologia conforme allo stato attuale delle conoscenze scientifiche nel campo della ricerca sui media (cpv. 4 lett. a). In particolare, lo studio del pubblico di lettori preso come riferimento deve basarsi su campioni rappresentativi abbastanza grandi e non essere falsato da altri fattori. I risultati ottenuti devono inoltre essere verificabili. L’autorità cantonale deve poter tracciare i dati su cui si fondano i risultati e il modo in cui sono stati analizzati. Devono essere utilizzati i documenti più recenti disponibili (cpv. 4 lett. b). Se non è disponibile alcun documento per l’anno in corso, è possibile basarsi su documenti risalenti all’anno precedente. La data di riferimento è sempre quella della prima diffusione della pubblicità. I dati che fungono da base di calcolo per i documenti di prova possono invece essere più datati. In genere sono considerati i dati corrispondenti a più anni. Ciò è particolarmente importante per le pubblicazioni con una tiratura esigua, dal momento che il numero di lettori è troppo basso per garantire l’affidabilità dei dati relativi a un unico anno.

Gli editori sono parimenti tenuti a documentare determinate informazioni concernenti la pubblicità stessa (cpv. 1 lett. b-d) e a conservare questi documenti per almeno tre anni (cpv. 2). Si tratta del nome della pubblicazione in questione, delle date di pubblicazione della pubblicità nonché di una copia della pagina della pubblicazione contenente la pubblicità in occasione della sua prima diffusione. Le pubblicità sono infatti spesso diffuse a più riprese: in tal caso, non è necessario conservare una copia di tutte le diffusioni, ma solo della prima. Visto il numero elevato di pubblicazioni che rientrano nella deroga al divieto di pubblicità sulla stampa, è importante che le autorità cantonali possano accedere a tali documenti per semplificare i controlli, che altrimenti si rivelerebbero complessi e costosi. L’autorità cantonale dovrebbe infatti abbonarsi a numerose pubblicazioni ed esaminarle tutte alla ricerca di pubblicità per i prodotti del tabacco o le sigarette elettroniche, un’operazione impraticabile.

Al momento di un controllo, se i documenti richiesti non possono essere forniti immediatamente da parte di chi ha diffuso la pubblicità, le autorità cantonali stabiliscono un termine appropriato per la loro fornitura.

Art. 20b Pubblicità in Internet rivolta al mercato svizzero

L’articolo 18 capoverso 1 lettera b LPTab vieta la pubblicità in Internet rivolta al mercato svizzero, comprese le indicazioni di una promozione o di una sponsorizzazione. È tuttavia prevista una deroga se è adottato un sistema di controllo dell’età che impedisca che la pubblicità raggiunga i minorenni (cfr. commento agli art. 20e–20h). L’articolo delega al Consiglio federale la competenza di stabilire i criteri per determinare se una pubblicità si rivolge al mercato svizzero. Come indicato nel messaggio del 24 maggio 202316 concernente la revisione parziale della LPTab, il Consiglio fede-

15 REMP SA Recherches et études des médias publicitaires: lo studio svizzero sul pubblico di lettori «Mach Basic» fornisce dati sulla struttura del pubblico di lettori di numerose pubblicazioni e lo studio «bulletin des tirages» fornisce indicazioni relative al fatto che una pubblicazione sia venduta prevalentemente in abbonamento o sia distribuita gratuitamente; i due studi sono disponibili (in tedesco e francese) all’indirizzo: www.remp.ch > Études média > Mach Basic (stato: 19 giugno 2025).

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