Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/73: Revisione parziale dell’ordinanza concernente i prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (Ordinanza sui prodotti del tabacco, OPTab) · 25 pagine

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4 Commento ai singoli articoli

Art. 1 Campo d’applicazione e oggetto

Il capoverso 2 è completato in modo da includere i nuovi elementi disciplinati nell’ordinanza. Si tratta anzitutto dei requisiti e dei criteri in materia di pubblicità, promozione e sponsorizzazione (lett. dbis–dquater) in riferimento ai nuovi articoli 20a–20d concernenti la pubblicità sulla stampa, la pubblicità in Internet rivolta al mercato svizzero, la promozione di sigari e cigarillos nonché la sponsorizzazione di manifestazioni frequentate da minorenni. Tra i nuovi elementi figurano anche il controllo dell’età in Internet e nell’ambito della vendita per mezzo di distributori automatici (lett. dquinquies) di cui agli articoli 20e–20h nonché gli emolumenti per i controlli effettuati dall’UFSP (lett. j) di cui ai nuovi articoli 46a–46c.

Art. 14 Avvertenza relativa alle sostanze cancerogene

Secondo l’articolo 13 capoverso 1 lettera b LPTab, sugli imballaggi di prodotti del tabacco destinati a essere fumati deve figurare, nelle tre lingue tedesco, francese e italiano, l’avvertenza «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene». Il nuovo articolo 14 capoverso 1 del presente progetto precisa che tale avvertenza deve coprire almeno il 50 per cento di una delle superfici laterali dell’imballaggio. Questa disposizione corrisponde alla regolamentazione europea (art. 9 par. 3 della direttiva 2014/40/UE13 sui prodotti del tabacco).

Per gli imballaggi che non dispongono di superfici laterali, come le buste rettangolari per il tabacco da arrotolare, il capoverso 2 prevede che l’avvertenza relativa alle sostanze cancerogene figuri su un’altra superficie esterna dell’imballaggio o su una superficie interna visibile quando l’imballaggio è aperto (p. es. sul retro del coperchio di un imballaggio cilindrico). In ogni caso, l’avvertenza deve coprire almeno il 50 per cento della superficie. Essendo compatibile con il diritto UE, questa soluzione non crea ostacoli al commercio per i prodotti importati dall’UE. In base al diritto UE14, per le buste rettangolari, per esempio, è infatti possibile posizionare l’avvertenza relativa alle sostanze cancerogene sulla superficie interna che diventa visibile quando la confezione è aperta o, per le buste autoportanti, sul lato esterno del fondo piatto dell’imballaggio.

Una disposizione transitoria (art. 49 cpv. 2) prevede che le nuove disposizioni entrino in vigore in concomitanza con il primo cambio di serie delle avvertenze combinate, ossia il 1° gennaio 2028. Le modifiche potranno così essere integrate al momento della progettazione dei nuovi pacchetti con le avvertenze combinate della serie 2. La

13 Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1, modificata dalla Direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014, GU L 360 del 17.12.2014, pag. 22.

14 Decisione di esecuzione (UE) 2015/1735 della Commissione, del 24 settembre 2015, sulla posizione esatta dell’avvertenza generale e del messaggio informativo sul tabacco da arrotolare commercializzato in buste, GU L 252 del 29.09.2015, pag. 49.