Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/73: Revisione parziale dell’ordinanza concernente i prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (Ordinanza sui prodotti del tabacco, OPTab) · 25 pagine

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Art. 20f Prova della maggiore età

Sono accettati vari mezzi di prova riconosciuti (cpv. 1): un documento d’identità ufficiale per i cittadini svizzeri (lett. a), una carta di soggiorno per gli stranieri (lett. b), il mezzo d’identificazione elettronico emesso dalla Confederazione per le persone fisiche (Id‑e) (lett. c) o ancora qualsiasi altro mezzo d’identificazione elettronico, a condizione che soddisfi determinati standard di qualità (lett. d). Altri documenti, come le carte dello studente rilasciate dalle università o le carte di credito non sono sufficienti per soddisfare i requisiti del controllo dell’età, né lo sono la semplice immissione dell’età o della data di nascita o la conferma della maggiore età cliccando su una casella.

Per quanto riguarda i requisiti relativi agli altri mezzi d’identificazione elettronici (lett. d), si è optato per una soluzione ispirata all’ordinanza del 27 marzo 201720 sulla cartella informatizzata del paziente: per garantire la qualità dell’identificazione degli utenti è richiesto il rispetto della norma internazionale ISO/IEC 29115:2013, che distingue vari gradi di riservatezza per la verifica dell’identità e la connessione a sistemi informatici. Il grado di riservatezza 3 (Level of Assurance LoA 3) permette di garantire che le informazioni contenute nel mezzo d’identificazione elettronico, compresa l’età, siano corrette. A titolo di paragone, l’autodichiarazione dell’età (p. es. tramite un pulsante «Ho 18 anni» da cliccare) corrisponderebbe al grado di riservatezza 1. La verifica dell’identità è effettuata in base a documenti d’identità ufficiali, che devono essere presentati personalmente o tramite una procedura online equivalente. Attualmente soddisfano questa norma vari mezzi d’identificazione elettronici emessi da organizzazioni private, per esempio la SwissID21 o la TrustID22.

Nel campo dei media digitali, al fine di soddisfare la norma ISO/IEC 29115:2013 (LoA 3) potrebbe essere adattato il sistema svizzero unico di connessione ai media (OneLog23), sempreché non la soddisfi già.

Se per provare la maggiore età è utilizzato un documento fisico (cpv. 1 lett. a e b), è necessaria una procedura di autenticazione che consenta al venditore di assicurarsi che la persona fisica che invia l’ordinazione o che desidera accedere alla pubblicità sia effettivamente quella che figura sul documento d’identità (cpv. 2).

La procedura di autenticazione deve essere conforme agli standard tecnologici attuali. L’autenticazione potrà per esempio avvenire con una videochiamata dove il venditore può vedere l’acquirente. Quest’ultimo può anche inviare il documento d’identità per via elettronica utilizzando la firma elettronica qualificata. Una simile procedura non è necessaria per i mezzi d’identificazione di cui alle lettere c e d, poiché

20 RS 816.11

21 Fornita da La Posta Svizzera, descrizione disponibile all’indirizzo: www.posta.ch > Soluzioni commerciali > Identificazione > SwissID (stato: 8 luglio 2025).

22 Fornita da Elca Securities AG, descrizione disponibile all’indirizzo (in francese e tedesco): www.trustid.ch (stato: 8 luglio 2025).

23 OneLog – Il login dei media svizzeri. Descrizione disponibile all’indirizzo: www.onelog.ch (stato:

8 luglio 2025).