Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/95: Investimento di fondi di libero passaggio dell’istituto collettore (modifica della LPP) · 21 pagine
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ziario e, nella peggiore delle ipotesi, accentuare un’eventuale sensazione di crisi. La soluzione proposta garantisce la necessaria stabilità.
4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità
Il presente progetto si fonda sull’articolo 113 della Costituzione federale (Cost.), che attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla previdenza professionale.
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il presente progetto non incide sugli impegni internazionali della Svizzera.
4.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che conten- gono norme di diritto vanno emanate sotto forma di legge federale. La presente modi- fica della LPP avviene secondo la procedura legislativa ordinaria.
4.4 Subordinazione al freno alle spese
Secondo le attuali previsioni, il presente progetto non dovrebbe avere ripercussioni finanziare di rilievo per la Confederazione. L’articolo 60b LPP non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
4.5 Conformità alla legge sui sussidi
Per l’istituto collettore l’applicazione di un tasso zero durante una fase di tassi d’interesse negativi è più vantaggiosa rispetto alle possibilità d’investimento delle liquidità sui mercati finanziari, e questo senza causare costi per la Confederazione. Questa forma di sovvenzionamento è giustificata dal fatto che, diversamente dagli altri istituti di libero passaggio, l’istituto collettore è soggetto a un obbligo legale di contrar-re. Il sovvenzionamento continuerà a essere concesso soltanto in caso di bisogno e per un periodo di tempo limitato. Il suo scopo è di evitare che l’istituto collettore si ritrovi in una situazione di copertura insufficiente nel settore del libero passaggio. Un istituto collettore stabile è nell’interesse della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché dell’economia e dell’intera società. La concessione di una possibilità d’investimento senza interessi presso l’AFF (Tesoreria federale) appare la soluzione più vantaggiosa (v. n. 1.2). Secondo una procedura ben collaudata, l’AFF e l’istituto collettore hanno già stabilito i dettagli relativi a questa possibilità d’investimento in un contratto di diritto pubblico, tenendo conto delle prescrizioni della nuova disposizione di legge. Questo