Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/95: Investimento di fondi di libero passaggio dell’istituto collettore (modifica della LPP) · 21 pagine
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Avamprogetto e rapporto esplicativo sull’investimento di fondi di libero passaggio (Modifica della LPP)
1 Situazione iniziale e punti essenziali del progetto
1.1 Necessità di agire e obiettivi
1.1.1 Libero passaggio
I lavoratori che percepiscono più di 22 680 franchi all’anno da un datore di lavoro sono assicurati obbligatoriamente nell’ambito della previdenza professionale presso l’istituto di previdenza del loro datore di lavoro. In caso di scioglimento del rapporto di lavoro prima dell’insorgenza di un caso di previdenza (vecchiaia, morte o invalidità), gli assicurati lasciano per principio l’istituto di previdenza. La continuazione della previdenza presso il medesimo istituto di previdenza è possibile soltanto nei limiti previsti dall’articolo 47 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e, dal 1° gennaio 2021, dall’articolo 47a LPP. L’istituto di previdenza deve versare agli assicurati uscenti la cosiddetta presta-zione di libero passaggio. Di regola effettua questo versamento all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Gli assicurati che non instaurano un nuovo rapporto di lavoro e non vengono pertanto affiliati a un nuovo istituto di previdenza devono far versare la prestazione di libero passaggio su un conto di libero passaggio presso una fondazione di libero passaggio oppure stipulare una polizza di libero passaggio presso un’impresa di assicurazione. Molte fondazioni di libero passaggio sono state costituite da banche e continuano ad avere un legame con esse. L’assicurato deve comunicare al suo precedente istituto di previdenza l’istituto di libero passaggio di sua scelta.
Per chi si ritrova in disoccupazione la migliore soluzione è un conto di libero passag- gio. L’avere dell’intestatario resta depositato su un tale conto finché questi non trova un nuovo posto di lavoro e può quindi versare il capitale al nuovo istituto di previden- za. Poiché il periodo intercorrente fino all’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro è perlopiù di durata indefinita e in generale anche molto breve, la maggior parte delle persone preferisce non investire il proprio avere in titoli rischiosi, poiché tali rischi richiedono un orizzonte d’investimento di una certa durata e sono spesso insostenibili per gli interessati.
Se l’assicurato non comunica al suo precedente istituto di previdenza a quale nuovo istituto versare la prestazione di libero passaggio, al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo l’uscita del medesimo l’istituto in questione è tenuto per legge a versare la prestazione all’istituto collettore LPP (istituto collettore).