Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/95: Investimento di fondi di libero passaggio dell’istituto collettore (modifica della LPP) · 21 pagine

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leggi federali, aggregare alla tesoreria centrale (ossia alla Tesoreria federale), per l’amministrazione delle loro liquidità, le unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata che tengono una contabilità propria. L’istituto collettore non rientra tra queste unità, dato che è un istituto di previdenza costituito quale fondazione di diritto privato (art. 54 e 60 LPP). Tuttavia, poiché l’articolo 61 capoverso 1 LFC fa salva l’applicazione di altre leggi federali, è possibile introdurre o prorogare nella LPP una base legale in senso formale che permetta all’istituto collettore di investire gli averi di libero passaggio da esso gestiti presso la tesoreria centrale.

La soluzione proposta continuerà ad avere una durata limitata. Se i tassi d’interesse aumenteranno, fra sei anni l’istituto collettore non avrà più bisogno che venga prolun- gata. Se invece i tassi d’interesse dovessero ancora essere molto bassi, sarebbe inevi- tabile e opportuna una nuova discussione sulla situazione.

1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato nel messaggio del 24 gennaio 20248 sul programma di legislatura 2023–2027. Non ha nemmeno ripercussioni finanziarie dirette per la Confederazione tali da dover essere menzionate nel preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze.

1.5 Attuazione

Dopo la scadenza dell’attuale soluzione, il 25 settembre 2027, la durata di validità della disposizione di legge andrà prorogata di sei anni. Se a quel momento la proroga non sarà ancora stata decisa, nella legge andrà stabilita una nuova data di entrata in vigore.

2 Commento all’articolo

Su richiesta dell’Ufficio federale di giustizia, nell’ingresso della LPP viene rettificato il rimando errato alla Costituzione federale (Cost.). La disposizione costituzionale che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sulla previdenza professionale non è l’articolo 112 Cost. bensì l’articolo 113 Cost.

La vigente legge federale urgente scadrà il 25 settembre 2027, dopodiché, se verrà adottato, entrerà in vigore l’articolo 60b LPP riveduto. L’istituto collettore potrà ricor- rere alla possibilità prevista da quest’ultimo soltanto se il suo grado di copertura sarà sceso al di sotto del 103 per cento e il tasso guida della BNS sarà pari o inferiore allo 0 per cento. Inoltre, dovrà aver dapprima sciolto eventuali accantonamenti tecnici destinati alla protezione del capitale / alla garanzia del valore nominale, che attualmente ammontano a circa il 3 per cento degli averi a risparmio degli assicurati. L’AFF non corrisponderà interessi sugli investimenti che l’istituto collettore potrà effettuare presso la Tesoreria federale in virtù dell’articolo 60b LPP. Il conto non dovrà però più essere

8 FF 2024 525