Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/95: Investimento di fondi di libero passaggio dell’istituto collettore (modifica della LPP) · 21 pagine
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questo scopo. In un contesto di tassi d’interesse positivi esso non è però più necessario.
Necessità del limite di 10 miliardi di franchi
Attualmente l’articolo 60b LPP stabilisce che l’istituto collettore può investire al massimo 10 miliardi di franchi senza interessi presso la Tesoreria federale. Il motivo di questa restrizione è che la Tesoreria federale non è in grado di gestire adeguatamente somme illimitate. In una fase di tassi d’interesse bassi, l’autorizzazione di importi più elevati inciderebbe, tra l’altro, sulla politica monetaria della BNS e ridurrebbe il margi- ne di manovra della Tesoreria federale nella gestione del bilancio federale, il che com- porterebbe costi di opportunità per le finanze federali.
L’istituto collettore non ha la necessità di investire a breve termine tutti i suoi attivi. Secondo le sue indicazioni, la durata di detenzione dei fondi di libero passaggio da esso gestiti è relativamente lunga, in particolare nel caso dei conti di titolari irreperibili. Oltre un terzo di tutti i fondi rimane infatti depositato per più di dieci anni e nel caso dei conti di titolari irreperibili la quota è di quasi la metà. L’istituto collettore può quindi investire a lungo termine una parte dei fondi, il che gli permette di regola di ottenere rendimenti migliori rispetto a quelli che potrebbe conseguire effettuando esclusivamente investimenti a breve termine. Se i tassi d’interesse scendono e quindi il valore delle obbligazioni a tasso fisso a lungo termine aumenta, l’istituto collettore realizza utili, mentre se i tassi d’interesse aumentano, l’istituto collettore può attendere fino al rimborso del valore nominale o riallocare i fondi in investimenti a breve termine per beneficiare della crescita dei tassi. È quindi giustificato che non possa investire presso la Tesoreria federale l’intero valore dei suoi fondi di libero passaggio, che alla fine di luglio del 2025 ammontavano a 22,5 miliardi di franchi (incluse le riserve di fluttuazione di valore). L’istituto collettore può e deve continuare a perseguire una politica d’investimento orientata al mercato.
Contenimento dell’afflusso di fondi di libero passaggio
L’aumento dei fondi di libero passaggio rappresenta comunque un problema. Data la limitazione a 10 miliardi di franchi prevista per gli investimenti privi di rischio, l’istituto collettore deve investire l’importo eccedente. Più questa eccedenza è elevata, maggiore è l’importo che deve investire esponendosi a rischi in una fase di tassi d’interesse bassi. La riduzione dei rischi in una fase di tassi d’interesse bassi è quindi resa più difficile dall’attuale afflusso di fondi. Questo problema sarà affrontato separatamente dal presente progetto.
A medio e lungo termine la crescita dei fondi di libero passaggio depositati presso l’istituto collettore dovrebbe rallentare e il numero dei conti addirittura diminuire. Un primo motivo è un provvedimento legislativo: nell’ambito dell’attuazione della mozione Dittli 21.4142 Proteggere gli averi di vecchiaia in caso di uscita da un piano di previdenza 1e, il Consiglio federale propone al Parlamento di imporre agli istituti di previdenza obblighi generali di comunicare e di esigere il trasferimento delle prestazioni d’uscita. Questo provvedimento dovrebbe ridurre considerevolmente il problema degli averi «dimenticati» e dell’elevato numero di conti di titolari irreperibili. Un altro motivo sono i