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Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 80 pagine

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attualmente a livello di ordinanza (art. 25 cpv. 4 ODmed e art. 21 cpv. 4 ODIV), tale base deve essere ora creata a posteriori.

3.1.7 Modifica della legge sui trapianti

Con una modifica della legge sui trapianti, il Consiglio federale dovrebbe ottenere la facoltà di concedere diritti di trattamento (accessi online) per i dati contenuti nelle banche dati disciplinate dalla legge. Dovrebbe poter autorizzare anche altri servizi non menzionati nella legge, se il trattamento è indispensabile per l’adempimento di un compito stabilito in una legge in senso formale e lo scopo del trattamento non comporta particolari rischi per i diritti fondamentali della persona interessata.

3.1.8 Modifica della legge sugli stupefacenti

Infine, con una modifica della legge del 3 ottobre 195163 sugli stupefacenti (LStup), nell’ambito della presente revisione si adempie l’incarico della mozione Jauslin del 29 febbraio 2024 (24.3072 Consentire l’esportazione di psichedelici per la ricerca internazionale e l’applicazione terapeutica).

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Rispetto al diritto vigente, il progetto di legge non prevede modifiche fondamentali della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Secondo il principio dell’equivalenza fiscale, ogni livello istituzionale finanzia i compiti che ricadono nel proprio settore di competenza.

Swissmedic resta competente per l’esecuzione della maggior parte delle misure nei settori della sicurezza dei prodotti e della sorveglianza del mercato, e i Cantoni svolgono soprattutto compiti d’esecuzione nel settore della dispensazione e dell’uso di medicamenti.

3.3 Attuazione

Gli adeguamenti nel settore della vendita per corrispondenza di medicamenti comportano la necessità di una revisione a livello di ordinanza. In particolare, sono necessari adeguamenti dell’OM per tenere conto dei nuovi requisiti relativi alla vendita per corrispondenza. Sono interessate, tra l’altro, le disposizioni relative alla dispensazione personale senza prescrizione di medicamenti soggetti a prescrizione, alle condizioni per il rilascio di un’autorizzazione alla vendita per corrispondenza nonché alla tenuta di un elenco delle farmacie titolari di una tale autorizzazione. Le modifiche a livello di ordinanza servono a precisare e aggiornare i disciplinamenti esistenti alla luce della revisione prevista. L’appropriatezza della modifica del disciplinamento dipende in larga misura dal modello scelto per il rilascio delle autorizzazioni. La maggioranza dei portatori di interessi ritiene che il rilascio delle autorizzazioni a livello cantonale sia l’opzione più ovvia, poiché si basa su strutture esistenti e comporta un onere aggiuntivo relativamente modesto. Una soluzione a livello federale comporterebbe invece ulteriori requisiti organizzativi e finanziari, in

63 RS 812.121