Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 80 pagine
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conformemente all’articolo 18 LATer (analogamente ai medicamenti omologati o autorizzati ai sensi dell’art. 9b cpv. 3).
Art. 21 cpv. 1 lett.c, 1bise 1ter
La normativa vigente disciplina l’esportazione e il commercio all’estero dei medicamenti che possono servire a giustiziare esseri umani, ma non la fornitura di assistenza tecnica in relazione a tali medicamenti. L’obiettivo è quello di creare una base giuridica moderna per prevenire gli abusi, attuare gli obblighi internazionali (Consiglio d’Europa), tenere conto del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 30 del 31 gennaio 2019, pag. 1), nonché colmare una lacuna in materia di competenze e regolamentazione rispetto agli sviluppi internazionali, causata dall’esclusione dei medicamenti dalla LBTor.
Dal 2019, l’articolo 21 capoverso 1bisLATer contiene una norma di delega che, tenendo conto delle disposizioni dell’UE, autorizza il Consiglio federale a disciplinare i requisiti dell’esportazione e del commercio all’estero dei medicamenti che potrebbero essere utilizzati per l’esecuzione della pena di morte. L’articolo 50 OAMed concretizza queste disposizioni e disciplina l’esportazione e il commercio all’estero. Dalla sua entrata in vigore, la regolamentazione internazionale in materia di beni utilizzati per la tortura si è inasprito. Il regolamento (UE) 2019/125 prevede anche un obbligo di autorizzazione per l’assistenza tecnica in relazione alle merci citate. L’articolo 21 capoverso 1bisLATer non contiene questa competenza, ovvero la fornitura di assistenza tecnica non è ancora espressamente menzionata come oggetto di regolamentazione delegabile.
Il 21 marzo 2025 il Parlamento ha approvato la legge sugli strumenti di tortura e ha deciso di non includervi il trattamento dei medicamenti in questo senso; pertanto Swissmedic rimane l’autorità competente in materia di autorizzazioni e di esecuzione.
Per garantire l’esecuzione in conformità con la decisione del Parlamento, è necessario adeguare l’articolo 21 LATer modificando la struttura attuale dell’articolo in modo da inserire la disposizione materiale sul trattamento dei medicamenti secondo la legislazione sugli strumenti di tortura (compresa l’assistenza tecnica) in un nuovo capoverso 1bis. Il capoverso 1 lettera c può così essere abrogato. La norma di delega è completata e trasferita nel nuovo articolo 21 capoverso 1terLATer. In questo modo il Consiglio federale può sancire nel diritto d’esecuzione le disposizioni necessarie relative all’obbligo di autorizzazione in relazione all’assistenza tecnica. Ciò garantisce una base giuridica chiara, aumenta la certezza giuridica e consente un’attuazione coerente degli obblighi internazionali della Svizzera.
Il rimando all’articolo 3 lettera d LBTor previsto nel futuro articolo 21 capoverso 1bis LATer garantisce la possibilità di sancire nella legislazione sugli agenti terapeutici l’obbligo di autorizzazione per le corrispondenti prestazioni del commercio transfrontaliero.