Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 80 pagine

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Art. 24 cpv. 1 lett. a

La dispensazione di medicamenti soggetti a prescrizione dovrebbe essere consentita non solo su prescrizione medica, ma anche su prescrizione chiropratica. L’integrazione della prescrizione chiropratica consente ai farmacisti di dispensare medicamenti soggetti a prescrizione su prescrizione chiropratica e di riconoscere come tale la prescrizione chiropratica. Si crea così una base giuridica federale che consente ai chiropratici di rilasciare una prescrizione direttamente utilizzabile per medicamenti soggetti a prescrizione. Si può tuttavia presumere che la competenza di prescrizione dei chiropratici sarà limitata al loro campo di attività in base alle disposizioni cantonali o alla prassi esecutiva cantonale. Ciò con la motivazione che, sebbene i primi quattro anni di studio della chiropratica siano praticamente identici a quelli della medicina umana, successivamente si procede a una specializzazione in conoscenze e competenze chiropratiche80. Inoltre, non si acquisisce alcun titolo di medico specialista. Il periodo di perfezionamento obbligatorio per i chiropratici è di due anni, mentre quello per i medici è di almeno cinque anni, ma di fatto in alcuni casi dura anche più a lungo. La limitazione della competenza di prescrizione al campo di attività specifico sarebbe analoga a quella di dentisti e veterinari, la cui competenza di prescrizione è anch’essa disciplinata a livello federale, ma è limitata al loro specifico campo di attività dal diritto cantonale o dalla prassi esecutiva cantonale (per queste professioni mediche ciò è dovuto al fatto che la loro formazione nei primi quattro anni non corrisponde a quella della medicina umana, ma è specificamente orientata al loro campo di attività).

Questo adeguamento comporta la possibilità di abrogare la correzione temporanea a livello di ordinanza, ossia l’articolo 46 OM. Inoltre, nell’OM dovranno essere integrate di conseguenza numerose disposizioni relative all’obbligo di prescrizione.

La modifica relativa alla competenza di prescrizione dei chiropratici deve valere indipendentemente dal fatto che la formazione sia stata completata secondo la LPMed o secondo il diritto precedente. Si può presumere che anche i chiropratici formati secondo il diritto precedente, con la loro pluriennale esperienza professionale e la formazione continua, abbiano ormai acquisito le competenze necessarie. Ciò è sostanzialmente conforme all’articolo 66 capoverso 1 LPMed, secondo cui le persone che, al momento dell’entrata in vigore della LPMed, erano in possesso di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione di chiropratico sotto la propria responsabilità professionale rimangono autorizzate a esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale su tutto il territorio svizzero senza titolo federale di perfezionamento o diploma federale.

Art. 27 Vendita per corrispondenza di medicamenti

Con la presente modifica dell’articolo 27 LATer si intende abrogare il divieto di massima della vendita per corrispondenza di medicamenti in Svizzera. La vendita per corrispondenza continuerà tuttavia a essere consentita solo con un’autorizzazione cantonale. Inoltre, si rinuncia al requisito generale per l’autorizzazione che prevede l’esistenza di una prescrizione medica per la dispensazione, tramite vendita per corrispondenza, di medicamenti non soggetti a prescrizione. Di conseguenza, in futuro

80 Consultabile all’indirizzo: https://www.med.uzh.ch/de > Studium > Chiropraktikstudium (stato 8 giugno 2026).