Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 80 pagine
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anche le drogherie potranno vendere per corrispondenza medicamenti non soggetti a prescrizione. Le condizioni per l’autorizzazione alla vendita per corrispondenza di medicamenti sono definite al capoverso 2.
Cpv. 1: per la vendita per corrispondenza di medicamenti è necessaria un’autorizzazione cantonale. Contrariamente al disciplinamento in vigore, non vi sarà più un divieto di massima della vendita per corrispondenza di medicamenti e sussisterà un diritto legale al rilascio dell’autorizzazione se le condizioni sono soddisfatte. L’autorizzazione cantonale potrà essere richiesta dalle farmacie pubbliche o dalle drogherie nell’ambito della loro competenza in materia di dispensazione (cfr. cpv. 2). Con un’autorizzazione alla vendita per corrispondenza le farmacie pubbliche potranno quindi spedire medicamenti delle categorie di dispensazione A, B e D, mentre le drogherie potranno spedire medicamenti della categoria di dispensazione D. Le farmacie ospedaliere e i medici dispensanti non potranno richiedere autorizzazioni alla vendita per corrispondenza, ma potranno offrire un servizio di consegna a domicilio nell’ambito della loro competenza in materia di dispensazione. La dispensazione agevolata di medicamenti della categoria di dispensazione B secondo l’articolo 45 OM sarà possibile anche nella vendita per corrispondenza. Eventuali adeguamenti necessari, per esempio in relazione alla dispensazione personale secondo l’articolo 47 OM, saranno effettuati nell’ambito dell’elaborazione del diritto esecutivo. I medicamenti non soggetti all’obbligo di omologazione formula magistralis (art. 9 cpv. 2 lett. a LATer), formula officinalis (art. 9 cpv. 2 lett. b LATer) e le cosiddette specialità della casa (art. 9 cpv. 2 lett. c LATer) si distinguono dagli altri medicamenti, tra l’altro, per la loro cerchia di clienti limitata (una determinata persona o cerchia di persone oppure un determinato animale o effettivo di animali [clientela propria]). Prima che questi medicamenti possano essere venduti per corrispondenza, è quindi necessario stabilire un primo contatto fisico con il punto di dispensazione. Successivamente, i medicamenti possono essere spediti al cliente tramite vendita per corrispondenza. La spedizione di medicamenti della categoria di dispensazione E, invece, non richiederà nemmeno in futuro un’autorizzazione alla vendita per corrispondenza (art. 23 cpv. 2 LATer).
Cpv. 2: l’autorizzazione è rilasciata solo se sono soddisfatte diverse condizioni. Innanzitutto, il richiedente deve essere in possesso di un’autorizzazione cantonale per la dispensazione di medicamenti secondo l’articolo 30 LATer (lett. a) e dirigere una farmacia pubblica o una drogheria (lett. b). Si tratta di requisiti fondamentali, poiché la vendita per corrispondenza è una forma particolare di dispensazione di medicamenti. In questo modo si garantisce anche che le prescrizioni del diritto cantonale relative alla conduzione di una farmacia o di una drogheria (p. es. relative ai locali, alle attrezzature o al personale) si applichino anche alle farmacie e alle drogherie che intendono praticare la vendita per corrispondenza di medicamenti. Tali requisiti devono infatti essere applicati indipendentemente dal tipo di dispensazione. Attraverso un adeguato sistema di garanzia della qualità (lett. c), il richiedente deve garantire che siano presi sufficientemente in considerazione in particolare gli aspetti elencati ai numeri 1–4. In dettaglio, si tratta di: numero 1: la necessaria consulenza e informazione specializzata prima e dopo la dispensazione deve essere garantita da un professionista (farmacista, droghiere). Se necessario, deve essere possibile utilizzare strumenti digitali come il telefono o il video. I dettagli dovranno essere specificati a livello di ordinanza. Numero 2: in caso di medicamenti sottoposti a ricetta medica, devono essere rispettati