Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 80 pagine
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Cpv. 4: il Consiglio federale deve poter da un lato limitare la dispensazione sfusa a determinati gruppi di medicamenti e dall’altro dichiararla obbligatoria per determinate persone autorizzate alla dispensazione. Secondo il mandato del Consiglio federale del 25 giugno 2025, la base giuridica per la dispensazione sfusa deve essere creata in primo luogo per gli antibiotici. Tuttavia, come indicato nel rapporto finale «Vendita di antibiotici sfusi – Accertamenti in vista di una regolamentazione federale», nell’elaborazione delle disposizioni d’ordinanza occorre esaminare come si potrebbe disciplinare l’eventuale dispensazione sfusa di medicamenti diversi dagli antibiotici. Secondo il mandato sopra citato, si prevede inoltre di rendere la dispensazione di antibiotici sfusi obbligatoria per le farmacie e facoltativa per gli studi medici. A seconda delle necessità, l’obbligo potrà essere esteso in un secondo momento anche al corpo medico. Anche per altri gruppi di medicamenti si valuterà se e chi dovrà effettuare la dispensazione sfusa in modo obbligatorio. I dettagli in materia saranno definiti nell’ambito dell’elaborazione del diritto esecutivo.
Art. 32 cpv. 2 lett. a e c
L’aggiunta alla prescrizione medica della prescrizione chiropratica vieta anche la pubblicità destinata al pubblico per medicamenti che possono essere dispensati solo su prescrizione chiropratica o che non possono essere utilizzati senza l’intervento di un chiropratico. Si tratta comunque di medicamenti che già oggi possono essere dispensati solo su prescrizione medica, poiché a essere determinante è la categoria di dispensazione del medicamento. L’aggiunta della prescrizione chiropratica è quindi di natura puramente terminologica, non riguarda nessun nuovo medicamento e non modifica quindi la prassi esistente.
Art. 42 cpv. 3
I medicamenti non soggetti a omologazione destinati ad animali da reddito possono lasciare residui indesiderati nelle derrate alimentari di origine animale. Per questo motivo, già oggi il Consiglio federale può vietare la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso su animali da reddito dei medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2. Questa competenza va estesa ai medicamenti non soggetti a omologazione in virtù dell’articolo 9cbis. In questo modo si garantisce che i medicamenti non soggetti a omologazione destinati ad animali da reddito contengano solo principi attivi i cui residui nelle derrate alimentari siano stati preliminarmente ritenuti innocui per la salute.
Art. 46a Riconoscimento di certificati di conformità rilasciati ai sensi del diritto
europeo
Per il riconoscimento unilaterale in Svizzera dei certificati UE/SEE (art. 25 cpv. 4 ODmed o art. 21 cpv. 4 ODIV), attualmente disciplinato a livello di ordinanza per il settore dei dispositivi medici, deve essere ora creata a una base legale formale.
Il nuovo articolo 46a conferisce al Consiglio federale il potere di riconoscere unilateralmente o prendere come riferimento i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità con sede in uno Stato UE o SEE. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il riconoscimento di tali certificati.
Art. 48 cpv. 1 lett. a
La disposizione relativa alla dispensazione e all’utilizzazione dei dispositivi medici, secondo cui il Consiglio federale può prevedere che determinati dispositivi medici