Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/33: Modifica dell’ordinanza sull’imposizione minima (OImM) in adempimento delle mozioni 25.4392 e 25.4399 · 14 pagine

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successiva. In virtù del capoverso 3bis, per la Svizzera l’applicazione del periodo di transizione è limitata agli esercizi iniziati il 1° gennaio 2025 o in una data successiva. Tuttavia, dato che l’importo massimo è determinato sulla base dello storno effettuato in ognuno dei due esercizi (2024 e 2025), nell’esercizio 2024 lo storno delle attività fiscali differite secondo l’articolo 9 capoverso 8.5 riduce l’importo massimo del periodo fiscale 2025. Ad esempio, nel caso di un’attività fiscale differita inizialmente contabilizzata iscrivendo 1’000 franchi a bilancio, secondo il commentario nel periodo di transizione l’importo massimo corrisponde al 20 per cento di tale importo, ossia a 200 franchi. Se nell’esercizio iniziato il 1° gennaio 2024 dall’ammontare di 1’000 franchi è stato stornato un importo parziale pari a 150 franchi, nel 2025 possono essere utilizzati i rimanenti 50 dell’importo massimo.

Alla lettera c viene chiarito che, alla scadenza del periodo di transizione, stornando le attività fiscali differite ancora iscritte a bilancio secondo l’articolo 9.1.2 capoverso 8.5 esse non possono essere prese in considerazione né quali imposte determinanti per il calcolo dell’imposta integrativa svizzera, né per quella internazionale e neppure per il calcolo dell’onere fiscale in caso di applicazione del regime di semplificazione «Porto sicuro» per la rendicontazione Paese per Paese.

Art. 28a

Nell’articolo viene utilizzata la designazione abbreviata «Inclusive Framework».

4 Ripercussioni

La modifica dell’OImM riguarda unicamente gli esercizi iniziati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024. Pertanto, in genere concerne un unico esercizio dei gruppi di imprese interessati.

La modifica dell’ordinanza riguarda esclusivamente gruppi di imprese multinazionali con una cifra d’affari annua consolidata pari ad almeno 750 milioni di euro. L’attuazione dell’imposizione minima è armonizzata su scala internazionale, per cui in linea di principio la regolamentazione corrisponde a quella applicata negli altri Stati attuatori. Con la presente modifica si introduce una deroga a tale regolamentazione applicabile in Svizzera.

4.1 Ripercussioni sull’economia

In linea di principio, le ripercussioni economiche dell’imposizione minima e della sua trasposizione nel diritto nazionale sono state descritte nel messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20223 relativo al decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese.

3 Cfr. messaggio relativo al decreto federale, n. 4.1.2 e 6.7