Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/33: Modifica dell’ordinanza sull’imposizione minima (OImM) in adempimento delle mozioni 25.4392 e 25.4399 · 14 pagine
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soltanto per gli esercizi iniziati il 1° gennaio 2025 o in una data successiva. Gli orientamenti non sono quindi applicabili agli esercizi che iniziano prima di tale data.
La Svizzera ha introdotto l’imposta integrativa nazionale («Qualified Domestic Minimun Top-Up Tax», QDMTT) il 1° gennaio 2024 e l’imposta integrativa internazionale secondo la regola di inclusione del reddito (IIR) il 1° gennaio 2025. L’IIR non si applica agli esercizi che iniziano prima di ques’ultima data. La data menzionata nell’articolo 2 capoverso 3biscorrisponde quindi alla data dell’entrata in vigore dell’IIR in Svizzera.
Concretamente, la presente modifica di ordinanza esplica quindi i propri effetti soltanto sull’imposta integrativa svizzera (QDMTT). Senza la modifica di ordinanza proposta, nell’ambito di tale imposta gli orientamenti amministrativi produrrebbero effetti già sugli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2024.
La normativa proposta garantisce che non siano necessari aggiustamenti con effetto retroattivo per gli esercizi già conclusi al momento della pubblicazione degli orientamenti amministrativi. Al contempo, per gli esercizi successivi continua a rimanere garantita la compatibilità con la regolamentazione internazionale.
2.2 «Qualified status» per l’imposta integrativa svizzera
Nell’ambito delle valutazioni temporanee tra pari («peer review»), nel 2024 l’Inclusive Framework ha concesso alla Svizzera lo status di Paese con un’imposta integrativa nazionale qualificata, ovvero la summenzionata imposta integrativa svizzera (QDMTT), nonché lo status di «QDMTT Safe Harbour». Lo status di QDMTT si basa sul fatto che le disposizioni svizzere sono concepite in conformità con le norme tipo GloBE e con i relativi orientamenti amministrativi. Ciò è particolarmente importante perché consente alle imprese di applicare il cosiddetto «QDMMTT Safe Harbour» in Svizzera. In virtù di tale status, i Paesi terzi fondamentalmente non possono applicare le loro IIR e UTPR agli utili di imprese con sede in Svizzera. In questo caso, l’imposizione è effettuata in modo esaustivo in Svizzera.
Con la presente modifica dell’OImM, gli orientamenti amministrativi non saranno applicati per l’anno fiscale 2024. Ciò significa che determinati effetti di tali vantaggi fiscali non sono neutralizzati dall’imposta integrativa svizzera.
Gli orientamenti amministrativi prevedono un meccanismo da applicare per tale caso: se la Svizzera non effettua una neutralizzazione di tali effetti tramite l’imposta integrativa nazionale, si applica la cosiddetta «switch-off rule». Quest’ultima ha per effetto quello di «disattivare» («switch-off») il «QDMTT Safe Harbour» in relazione alle entità costitutive svizzere del gruppo di imprese interessato e di permettere quindi agli altri Stati di neutralizzare, con la propria imposta integrativa internazionale, gli effetti corrispondenti applicando le regole GloBE a queste entità costitutive, al fine di garantire un’imposizione minima del 15 per cento. Le imprese sono di conseguenza tenute a passare al cosiddetto metodo del computo quando dichiarano l’IIR all’estero.
Ciò garantisce che l’effetto complessivo delle regole di imposizione minima nel contesto internazionale venga mantenuto, a prescindere dall’applicazione degli orientamenti