Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/33: Modifica dell’ordinanza sull’imposizione minima (OImM) in adempimento delle mozioni 25.4392 e 25.4399 · 14 pagine
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perché lo storno dell’attività fiscale differita non deve essere trattato come onere fiscale e quindi non può essere preso in considerazione nel calcolo dell’imposizione minima del 15 per cento prevista dall’OCSE. Per i gruppi di imprese interessati questa riduzione delle imposte determinanti può comportare un onere derivante dall’applicazione di un’imposta integrativa. Con la modifica dell’OImM, questo effetto si esplica soltanto per gli esercizi iniziati il 1° gennaio 2025 o in una data successiva. In tal modo, la modifica fa sì che per il periodo fiscale 2024 l’onere fiscale determinante ai fini dell’imposizione minima prevista dall’OCSE non venga diminuito, contrariamente a quanto stabilito negli orientamenti amministrativi. Ne risulta una riduzione una tantum delle entrate provenienti dall’imposta integrativa svizzera per il succitato periodo fiscale. In assenza di dati disponibili non è possibile quantificare queste ripercussioni sul gettito fiscale, attribuibile in ragione del 25 per cento alla Confederazione e del 75 per cento ai Cantoni.
4.3 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
Non vi sono spese di esecuzione supplementari. La modifica riguarda l’interpretazione di norme esistenti e non comporta una modifica strutturale della procedura d’imposizione.
5 Aspetti giuridici
La presente ordinanza si fonda sull’articolo 197 numero 15 della Costituzione
(Cost.)5, che, a sua volta, si rifà all’articolo 129a Cost. Il Consiglio federale esercita la competenza ivi conferitagli.
Nella letteratura specialistica,6 alcuni autori sostengono che le modifiche delle norme tipo GloBE attraverso ulteriori pubblicazioni dell’Inclusive Framework, segnatamente attraverso orientamenti amministrativi come il pacchetto «side-by-side» emanato nel mese di gennaio del 2026, dovrebbero comportare obbligatoriamente una modifica formale dell’OImM. Secondo tali autori, queste pubblicazioni da un lato non
rientrerebbero nel campo di applicazione del rimando statico alle norme tipo GloBE e, dall’altro, non potrebbero nemmeno essere recepite in sede di interpretazione, in quanto modificano materialmente le succitate norme.
Nel messaggio relativo al decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese del 22 giugno 2022, il Consiglio federale ha già messo in evidenza che, in caso di attuazione dell’imposizione minima globale proposta
dall’OCSE in Svizzera, è essenziale che la normativa svizzera coincida con le norme tipo dell’Inclusive Framework. In caso contrario, le imprese dovrebbero affrontare una situazione di incertezza giuridica oltre a un notevole carico amministrativo dovuto alle
5 RS 101
6 Peter Hongler, «Kursorische Gedanken zur Umsetzung von Side-by-Side in der Schweiz», ILE-HSG Working Papers, Working Paper n. 2026- 28, gennaio 2026; consultabile all’indirizzo: https://ile.unisg.ch/wp-content/uploads/2026/02/WP-2026-28.pdf