Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/33: Modifica dell’ordinanza sull’imposizione minima (OImM) in adempimento delle mozioni 25.4392 e 25.4399 · 14 pagine
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procedure da sbrigare all’estero. Inoltre, potrebbe verificarsi un deflusso del sostrato fiscale anche se Stati esteri tassassero gli utili delle entità costitutive in Svizzera.
L’articolo 129a capoverso 2 Cost. obbliga la Confederazione a basarsi su standard e modelli di prescrizioni internazionali e al contempo (cpv. 3) ad agire nell’interesse dell’economia globale. Questo obbligo non riguarda soltanto lo stato attuale delle norme tipo GloBE consolidate nel tempo, ma anche la loro l’evoluzione internazionale nel quadro dell’Inclusive Framework. Anche l’articolo 197 numero 15 capoverso 4 secondo periodo Cost. attribuisce alla Confederazione, ossia al Consiglio federale, la facoltà di dichiarare applicabili i modelli di prescrizioni internazionali e le relative regolamentazioni. Considerare in modo statico le norme in questione, fissandosi sul tenore che avevano nel mese di dicembre del 2021 sarebbe pertanto un’azione contraria al mandato costituzionale. L’imposizione minima dell’OCSE è concepita come un meccanismo coordinato a livello internazionale. Il suo funzionamento presuppone un coordinamento continuo tra gli Stati ai fini dell’interpretazione
uniforme della normativa.
L’articolo 2 capoverso 3 OImM tiene conto di tale circostanza prevedendo
l’integrazione dinamica dei commentari e dei regolamenti internazionali
nell’interpretazione delle disposizioni. Pertanto l’ordinanza rinvia non soltanto al tenore delle norme tipo GloBE bensì esplicitamente anche ai relativi strumenti di interpretazione. Il rispetto degli orientamenti amministrativi si basa quindi su una disposizione contenuta in un’ordinanza emanata formalmente. Il Consiglio federale lo ha esplicitamente stabilito nell’ordinanza anche perché è noto che le
norme tipo GloBE dopo la loro pubblicazione continuano a essere precisate
dall’Inclusive Framework. L’applicazione di nuovi orientamenti amministrativi riflette quindi l’obbligo costituzionale di orientarsi agli standard internazionali nell’ambito delle competenze attribuite al Consiglio federale e costituisce la base per garantire la certezza del diritto e della pianificazione sia per le autorità fiscali sia per le imprese interessate. Pertanto, in linea di principio non occorre una modifica formale
dell’ordinanza per integrare nuovi commentari e normative dell’Inclusive Framework nella prassi svizzera.
Inoltre, gli orientamenti amministrativi emanati dall’Inclusive Framework non
costituiscono un programma normativo autonomo, separato dalle norme tipo GloBE. Essi si basano sull’articolo 8.3 delle norme tipo GloBE, che obbligano gli Stati
attuatori a tenere conto degli orientamenti amministrativi adottati dall’Inclusive
Framework se vogliono che le proprie imposte integrative siano considerate come qualificanti.
In particolare il contenuto degli orientamenti amministrativi sull’articolo 9.1 delle norme tipo GloBE indica che questa disposizione dell’ordinanza mira a raggiungere gli obiettivi del legislatore, che con l’introduzione di un’imposta integrativa ha voluto evitare l’imposizione all’estero attraverso standard coordinati a livello internazionale. Con la presente modifica dell’OImM ciò non è più il caso per l’anno fiscale 2024,
perché abroga l’applicazione degli orientamenti amministrativi per tale anno. Nella misura in cui in un Paese le disposizioni degli orientamenti amministrativi non sono applicati da un gruppo di imprese, altri Stati possono riscuotere questa imposta integrativa tramite l’IIR sulla base della cosiddetta «switch-off rule».