Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/33: Modifica dell’ordinanza sull’imposizione minima (OImM) in adempimento delle mozioni 25.4392 e 25.4399 · 14 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
L’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza sull’imposizione minima (OImM; RS 642.161) rimanda alle norme tipo GloBE. La loro interpretazione si basa sui commentari e sugli orientamenti amministrativi pertinenti. Dall’entrata in vigore dell’OImM, l’Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dell’OCSE e del G20 (di seguito «Inclusive Framework»), cui appartiene anche la Svizzera, ha adottato ulteriori orientamenti amministrativi, pubblicati dal Segretariato dell’OCSE. In particolare, il 13 gennaio 2025 sono stati adottati, e in seguito pubblicati, gli orientamenti amministrativi dell’Inclusive Framework sull’articolo 9.1 delle norme tipo GloBE (di seguito «orientamenti amministrativi»). Le modifiche degli orientamenti amministrativi vengono regolarmente integrate in una nuova versione del commentario sulle norme tipo GloBE.
Tali documenti costituiscono un elemento essenziale dell’imposizione minima proposta dall’OCSE, concepita come un meccanismo coordinato a livello internazionale per l’imposizione minima di grandi imprese attive a livello internazionale, il cui funzionamento presuppone un coordinamento continuo tra gli Stati ai fini dell’interpretazione uniforme della normativa. L’articolo 2 capoverso 3 OImM prevede quindi l’integrazione dinamica dei commentari e dei regolamenti internazionali nell’interpretazione delle disposizioni nazionali. Secondo il diritto vigente, gli orientamenti amministrativi vanno quindi presi in considerazione nell’applicazione dell’imposta integrativa per tutti gli anni d’esercizio che iniziano a partire dal 2024.
Tuttavia, con la mozione 25.4392 Garantire la certezza del diritto nell'attuazione dell'imposizione minima dell’OCSE e la mozione 25.4399, dallo stesso titolo, trasmesse nel mese di dicembre del 2025, le Camere federali hanno incaricato il Consiglio federale di modificare l’OImM in merito all’applicazione temporale degli orientamenti amministrativi. Secondo i relatori delle Camere federali, gli standard internazionali andrebbero rispettati escludendo però nel contempo, mediante un’applicazione prospettica degli orientamenti amministrativi, un effetto retroattivo che potrebbe dare luogo a incertezze ex post. L’obiettivo sarebbe quello di adottare la regolamentazione internazionale in conformità con le procedure e il quadro di riferimento previsti dalla legislazione svizzera.
Oltre a sancire esplicitamente gli orientamenti amministrativi nella normativa, gli autori delle mozioni chiedono di chiarire a partire da quando gli orientamenti debbano essere presi in considerazione per il calcolo dell’imposta integrativa svizzera e internazionale.
Nella discussione parlamentare sulle mozioni 25.4392 e 25.4399 i relatori hanno espressamente sottolineato che un eventuale adeguamento dell’OImM dovrebbe riguardare principalmente l’applicazione al periodo fiscale 2024. I relatori hanno