Consultazione 2026/33: Modifica dell’ordinanza sull’imposizione minima (OImM) in adempimento delle mozioni 25.4392 e 25.4399 · 14 pagine
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Compendio
In virtù delle competenze conferitegli dalla Costituzione federale, il Consiglio federale ha adottato con effetto dal 1° gennaio 2024 l’imposizione minima proposta dall’OCSE per i grandi gruppi di imprese, introducendola nell’ordinanza sull’imposizione minima (RS 642.161; OImM); l’Esecutivo ha così allineato la normativa nazionale alle disposizioni internazionali delle norme tipo GloBE, al fine di salvaguardare gli interessi economici e fiscali della Svizzera. Gli orientamenti amministrativi dell’Inclusive Framework che specificano le norme tipo GloBE vengono presi in considerazione nel quadro dell’interpretazione della normativa nazionale in virtù dell’articolo 2 capoverso 3 OImM.
Con la presente modifica dell’ordinanza sull’imposizione minima si prevede di attuare le mozioni 25.4392 e 25.4399, trasmesse dalle Camere federali e aventi lo stesso tenore. L’oggetto delle mozioni è l’applicabilità temporale degli orientamenti amministrativi sull’articolo 9.1 delle norme tipo GloBE pubblicati dall’Inclusive Framework nel mese di gennaio del 2025. Tali orientamenti concretizzano, in particolare, il trattamento delle attività fiscali differite nel passaggio all’imposizione minima del 15 per cento per le grandi imprese attive a livello internazionale e ne limita l’influenza sul calcolo dell’aliquota d’imposta effettiva. Secondo le mozioni, tali orientamenti dovrebbero essere applicati soltanto per gli esercizi iniziati il 1° gennaio 2025 o in una data successiva. L’obiettivo delle mozioni è evitare che gli orientamenti vengano applicati all’esercizio 2024, già concluso al momento della loro pubblicazione.
Per la maggior parte delle imprese che applicano l’imposizione minima la modifica non dovrebbe comportare alcuna ripercussione. In alcuni casi essa potrebbe per contro portare a una riduzione dell’imposta integrativa nazionale (QDMTT) riscossa in Svizzera per l’esercizio 2024; in determinate circostanze questo sgravio verrebbe tuttavia neutralizzato da un’imposta integrativa internazionale (IIR) riscossa all’estero. Questa situazione riguarda per esempio le entità costitutive di gruppi di imprese che hanno la sede fiscale principale nell’UE. Per tali gruppi di imprese l’onere fiscale risulta quindi in ultima analisi invariato, mentre aumenta l’onere amministrativo che le imprese devono assumere per la dichiarazione fiscale all’estero. In questi casi l’obiettivo del Consiglio federale di evitare un importante deflusso della base imponibile verso l’estero e di sgravare le imprese da ulteriori procedure fiscali estere tramite l’applicazione dell’imposizione minima conformemente alla regolamentazione internazionale - perlomeno per il 2024 - non può pertanto essere raggiunto.
Gli adeguamenti entreranno in vigore immediatamente dopo la decisione del Consiglio federale relativa alla modifica dell’ordinanza.