Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/33: Modifica dell’ordinanza sull’imposizione minima (OImM) in adempimento delle mozioni 25.4392 e 25.4399 · 14 pagine
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A differenza del diritto vigente, la modifica dell’OImM prevede di non prendere in considerazione gli orientamenti amministrativi per gli esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2025 nel calcolo dell’imposta integrativa svizzera.
Per quanto riguarda le ripercussioni sulle imprese in Svizzera, occorre distinguere fra tre gruppi che presentano casi diversi. Il primo gruppo comprende le imprese che non stornano alcuna attività fiscale differita menzionata negli orientamenti amministrativi. La modifica dell’ordinanza non ha alcun effetto su queste imprese, perché non risultano cambiamenti né nel quadro della dichiarazione fiscale, né riguardo all’imposta integrativa. Lo stesso vale per le imprese che, pur effettuando storni delle attività fiscali differite interessate, per il periodo di transizione non superano l’importo massimo ammesso secondo il commentario.
Il secondo gruppo riguarda le imprese che effettuano lo storno delle attività fiscali differite interessate superando l’importo massimo previsto per il periodo di transizione. In caso di applicabilità degli orientamenti amministrativi, presenterebbero quindi un’aliquota effettiva inferiore al 15 per cento, per cui la modifica dell’OImM porterebbe per queste imprese a una diminuzione dell’imposta integrativa svizzera. Poiché la suddetta modifica può entrare in vigore soltanto dopo la presentazione della dichiarazione d’imposta, nei casi in questione le autorità tributarie cantonali non elaboreranno la tassazione definitiva fino a quando il Consiglio federale non avrà deciso in merito alla modifica dell’OImM. l’AFC ha pubblicato con la Conferenza svizzera delle imposte una comunicazione della prassi consolidata riguardante le modalità da seguire a tale proposito.4
Infine, esiste un terzo gruppo di imprese, ossia quelle facenti parte del secondo gruppo ai cui utili derivanti da entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera è applicabile un’imposta integrativa internazionale estera (IIR). Poiché queste imprese non possono avvalersi del regime «QDMTT Safe Harbour», nel quadro della dichiarazione secondo l’IIR all’estero sono tenute a passare al cosiddetto metodo del computo. Ciò comporta un’imposta integrativa estera (IIR) sugli utili in questione. Pertanto, con la modifica dell’OImM questo sostrato fiscale verrà tassato all’estero e non in Svizzera.
Le ripercussioni finanziarie in ambito amministrativo sorgono soltanto per i gruppi di imprese appartenenti al terzo gruppo. I dati richiesti nel processo della dichiarazione fiscale sono disponibili nel conto annuale. L’onere per la dichiarazione in Svizzera rimane quindi immutato anche per tali gruppi, che tuttavia devono ora effettuare una dichiarazione sulla base di queste cifre anche all’estero.
4.2 Ripercussioni sul gettito fiscale
Secondo la regolamentazione vigente, in determinati casi gli orientamenti amministrativi diminuiscono l’entità delle imposte determinanti per l’anno fiscale 2024,
4 https://www.estv.admin.ch/it/comunicazioni-della-prassi-imposta-integrativa