Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/33: Modifica dell’ordinanza sull’imposizione minima (OImM) in adempimento delle mozioni 25.4392 e 25.4399 · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

Quanto suesposto vale anche per gli orientamenti amministrativi relativi all’approccio «side-by-side», pubblicati nel mese di gennaio del 2026. Benché questi orientamenti concretizzino nuovi meccanismi riguardanti il regime di semplificazione «Porto

sicuro», la loro presa in considerazione avviene tramite i rimandi contenuti nelle vigenti norme dell’OImM. L’articolo 8.2 delle norme tipo GloBE prevede già

disposizioni sul regime «Porto sicuro». Anche in questo caso per prendere in

considerazione gli orientamenti amministrativi non è quindi necessaria una modifica dell’OImM.7

Introducendo l’obbligo di attuare ogni nuovo orientamento amministrativo tramite una modifica dell’ordinanza porterebbe, in ultima analisi, a lacune sistematiche

nell’esecuzione e a una maggiore incertezza del diritto. L’imposizione minima statuita dall’OCSE è caratterizzata da continue precisazioni tecniche. Se ognuna di queste precisazioni richiedesse una procedura formale di modifica dell’ordinanza, sarebbe praticamente impossibile attuarle in maniera tempestiva e coordinata.

7 Cfr. anche: https://www.estv.admin.ch/it/comunicazioni-della-prassi-imposta-integrativa